AGENTI DI COMMERCIO: PROVVIGIONI E “FISSO MINIMO MENSILE”: PROFILI DI AMMISSIBILITA’ E DUBBI INTERPRETATIVI.

Il corrispettivo che spetta all’agente di commercio per la propria attività è determinato alla luce dell’art. 1748 c.c. a norma del quale: “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione”.

L’espresso richiamo al concetto di provvigione, pertanto, lascia intendere che il compenso dell’agente deve essere calcolato in misura percentuale in proporzione ai risultati raggiunti e al profitto ricavato dalla mandante.

Ne consegue che, appare impossibile determinare il suddetto compenso, o parte di esso, sulla scorta di un corrispettivo fisso e predeterminato (c.d. fisso mensile svincolato dai risultati) spesso integrato con una quota percentuale.

La Giurisprudenza, dopo un’iniziale apertura al riconoscimento di un sistema retributivo a due componenti, ossia una parte fissa ed una variabile connessa ai risultati, ha cambiato orientamento ritenendo che tale modalità appare incompatibile con il contratto di agenzia.

Ciò perché il menzionato art. 1748 c.c. pone il compenso spettante all’agente in stretta relazione con il risultato positivo della sua attività, con la conseguenza che, nel contratto di agenzia, essendo il rischio totalmente a carico dell’agente, non può ammettersi una retribuzione che preveda, anche solo in parte, una quota fissa.

La previsione di un fisso mensile, pertanto, si pone in contrasto con la natura stessa del contratto.

Tale impostazione, tuttavia, non incide sulla possibilità per le parti di prevedere, ad esempio, forme di compenso diverse dalle provvigioni, come ad esempio un importo fisso per ogni contratto concluso, benché in tal caso, il rischio d’impresa rimane comunque in capo all’agente.

In un simile contesto, la sentenza della Cassazione del 3 marzo 2016, n. 4217, ha affermato che: “nel rapporto di agenzia le parti possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell’agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull’importo degli affari, come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso (Cass. 9.10.1991 n. 10588), essendo anche ammessa la previsione di un “minimo forfettario” (Cass. n. 1346/1975) e di un “minimo mensile” (Cass. n. 34/1980)”.

Si tratta di una pronuncia, che, seppur sembra aprire alla possibilità di prevedere un fisso minimo mensile anche nei contratti di agenzia, risulta isolata e fondata su pronunce particolarmente datate e forse superate.

Ad oggi, infatti, una simile previsione appare ancora idonea a sollevare dubbi sulla natura del rapporto lavorativo, la quale, unitamente ad altri elementi essenziali, potrebbe portare a configurare il rapporto di tipo subordinato.

Stante quanto sopra, il ricorso ad una determinazione del compenso fondato sulla doppia determinazione (percentuale + fisso) rimane, dunque, una soluzione da utilizzare con particolare prudenza. Anche se sul punto, per completezza, va richiamata la Direttiva EU 86/853 secondo la quale appare legittima una retribuzione dell’agente svincolata totalmente o parzialmente dalla provvigione.

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