AGENTI DI COMMERCIO, COVID-19 E FASE 2. SARA’ POSSIBILE LAVORARE? CON QUALI DOCUMENTI? PROFILI INTERPRETATIVI.

È stato da poco pubblicato il nuovo DPCM del 26 aprile 2020 (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) che disciplinerà la c.d. FASE 2 dell’emergenza epidemiologica che ha colpito il Paese. Le disposizioni in esso contenute entreranno in vigore a partire dal 4 maggio prossimo e fino ad allora continueranno ad essere vigenti i precetti introdotti con i provvedimenti precedenti.

In un simile contesto, cosa cambierà per gli Agenti di Commercio?Cerchiamo di ricostruire per via interpretativa il complesso quadro normativo con il tentativo di fornire utili informazioni, senza alcuna pretesa di completezza e certezza, cercando di aiutare gli agenti nelle loro singole valutazioni.

Ed allora, fino ad oggi (ed ancora fino al 4 maggio 2020) l’attività degli agenti di commercio rientra tra le attività sospese.  L’unico modo che ha consentito, e che consente, agli agenti di commercio di espletare la propria attività lavorativa, è rappresentato dalla comunicazione preventiva al Prefetto competente. Ed infatti, a seguito dell’emanazione del DPCM del 22 marzo 2020, sfruttando la previsione di cui all’art. 1 comma 1 lettera d), che comunque consente (fino al 4 maggio) lo svolgimento di tutte le attività che, seppur sospese, sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere non sospese, previa comunicazione al Prefetto competente, gli agenti di commercio operanti in uno dei settori non sospesi, possono svolgere il proprio lavoro comunicando preventivamente al Prefetto tale circostanza e senza ricevere alcun nulla osta. Solo in caso di obbligo di cessazione dell’attività da parte del Prefetto, l’agente sarà tenuto ad interrompere il proprio lavoro (e attenzione a non violarlo perché si tratterebbe di reato).

Le cose, però, cambieranno (almeno parzialmente) a decorrere dal 4 maggio prossimo.

Il nuovo DPCM, invero, contrariamente al precedente, ha espressamente ricompreso tra le attività che non sono più soggette a sospensione, il generale codice Ateco 46 (allegato 3), che è proprio quello che contraddistingue e ricomprende gli agenti di commercio (46.11 e seguenti). Dal 4 maggio 2020, pertanto, l’attività di agente di commercio appare consentita senza la necessità di alcuna comunicazione preventiva al Prefetto.

Attenzione però, non si tratterà di una libertà generalizzata! Non sarà dunque un “liberi tutti” che consentirà agli agenti di commercio di uscire di casa e dai propri uffici per espletare le attività tipiche di ricerca clienti, incontri, incassi, ordini, e così via.

Cercando di fare un po’ d’ordine, si può cominciare con il dire che, gli agenti che potranno ripartire, dovranno, in primo luogo, lavorare nel pieno rispetto dell’utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, igienizzanti, etc…) e delle altre condizioni poste a tutela della salute pubblica, tra cui, l’obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, ingressi contingentati presso i clienti, il divieto di contatti, l’obbligo di sanificazione dei luoghi di lavoro, e così via.

In secondo luogo, l’elemento chiave che permetterà di ritenere legittima l’uscita dell’agente è rappresentato dalla “comprovata esigenza lavorativa”. Ed infatti, dalla lettura delle disposizioni del nuovo DPCM, tale elemento continua a rappresentare il discrimine tra l’uscita lecita e quella no. E tale aspetto è tutt’altro che agevole ed oggettivo, rimanendo spesso soggetto a valutazioni caso per caso. Così, un’interpretazione orientata a tale principio, tende a far ritenere innanzitutto che, affinchè l’agente possa lavorare, sarà necessario che lo stesso operi in uno dei settori che (dal 4 maggio 2020) rientra tra quelli non sospesi. Viceversa, se l’agente opera ad esempio nel settore dei cosmetici, essendo le relative attività sospese fino a data da destinarsi, non sarà possibile uscire per esigenze lavorative (proprio perché il cliente è chiuso). Così come dubbi sussistono nel ritenere legittima l’uscita dell’agente al sol fine di incassare somme (poiché si tratta di attività smaterializzata) ovvero solo per ricercare nuovi clienti. In tutti questi casi “dubbi”, sarà dunque sempre il caso di valutare la necessità di operare previa comunicazione al Prefetto competente dimostrando la necessità di lavorare.

L’uscita dell’agente, in sostanza, dovrà risultare indifferibile e non sostituibile, ad esempio, con il lavoro a distanza.

In un simile contesto, appare opportuno per ogni agente, premunirsi di tutta la documentazione che permetterà di comprovare l’esigenza lavorativa. Si pensi alla copia del contratto d’agenzia o della lettera d’incarico, alla visura camerale dell’agente o il foglio di attribuzione della partita iva, alla lista dei clienti, alla propria agenda d’appuntamenti (è consigliato programmarli con il cliente), allo scambio di corrispondenza con il cliente dal quale ci si reca , al codice Ateco del cliente, e così via.

Infine, resterà sempre l’obbligo di viaggiare con l’autocertificazione all’uopo disposta dal Governo, rispetto alla quale, dovendo in essa dichiarare ogni spostamento dal punto di partenza a quello di arrivo, nel caso di visita a più clienti, sarà necessario compilarne una per ogni spostamento. Lo spostamento dell’agente di commercio sarà possibile all’interno del proprio comune di residenza e della propria Regione. Per lo spostamento tra Regioni (se il mandato prevede zone di competenza interregionali), invece, è assolutamente importante controllare se le singole Regioni adotteranno disposizioni più stringenti rispetto a quelle del DPCM in commento. Sarà possibile, ad esempio, che una singola Regione preveda un divieto di accesso anche per esigenze lavorative oppure una specifica comunicazione da rilasciare prima dell’ingresso nel competente territorio.

Alla luce di quanto sopra, ogni singolo agente dovrà valutare caso per caso se sussistono le condizioni per poter espletare la propria attività lavorativa, tenendo sempre presente che ogni spostamento è soggetto ad interpretazione e cercando di privilegiare, per quanto possibile, sistemi di lavoro agile e a distanza.

N.B. Le informazioni e i contenuti qui pubblicati, sono il frutto di libera e generalizzata interpretazione di norme di legge e non hanno il crisma della assoluta veridicità e incontestabilità. Si declina pertanto ogni responsabilità dall’utilizzo da parte dei lettori delle informazioni qui riportate che rimangono il frutto di una loro libera ed autonoma determinazione.

2 commenti Aggiungi il tuo

  1. Avatar di Raffaele Raffaele ha detto:

    Pare sia obbligatorio avere il modulo di autocertificazione con sé ma NON NECESSARIAMENTE GIÀ COMPILATO.
    Per cui si potrebbe andare in giro dai clienti finché non ci sia un controllo, nel qual caso dichiarare da quale cliente si intende andare e poi tornarsene a casa.Senza dunque ripetere il giochetto nella stessa giornata con un altro modulo per un altro cliente evitando così un incrocio dei dati nel caso di un secondo controllo.Inoltre pare non sia vietato stare nel negozio del cliente che non può aprire, ovvero l’obbligo è non ricevere il pubblico per la vendita, sempre rispettando le norme igieniche previste ed avendo con sé mandato di agenzia ed attribuzione p.i.
    In sostanza girare fin quando non ti fanno il primo controllo.
    Vorrei il vostro parere in merito.
    Agente di commercio regione Campania.

    "Mi piace"

    1. Avatar di avvocato Marchetti avvocatomarchetti ha detto:

      Gent.le Sig. Raffaele,
      quanto al modello di autocertificazione, lo stesso deve essere compilato in ogni sua parte fin da subito. Tanto perchè le Autorità di Polizia, al momento del controllo, devono constatare la veridicità di quanto dichiarato. Il consiglio di precostituirsi ogni documento utile prima di andare dal cliente (ad esempio una e-mail) nasce proprio dall’intento di dimostrare lo spostamento certificato. Pertanto, per ogni spostamento, anche tra clienti, occorre predisporre una autocertificazione, ovvero, al massimo, indicare in un unico modello tutti i singoli spostamenti programmati nella giornata.
      Per ciò che concerne l’apertura delle attività al momento sospese, è vero che le stesse possono aprire (non al pubblico) per adempimenti di manutenzione, sanificazione o gestione pagamenti. In tal caso, affinchè l’agente sia “legittimato” a recarsi presso il cliente, dovrà, a nostro avviso, dimostrare la “comprovata esigenza” lavorativa. Ad esempio, se il cliente opera in un settore in cui gli ordini per la stagione invernale devono essere effettuati in questo periodo, previo accordo di un appuntamento, e nel rispetto delle misure anti contagio, potrebbe essere riconosciuta la causale di cui sopra.
      Ovviamente il tutto è frutto di interpretazione, e non sussistono valutazioni univoche ed oggettive.
      Distinti saluti

      "Mi piace"

Lascia un commento