Corte d’Appello di Roma – Sez. Lavoro – n. 3522 del 14/10/2019.
Nel contratto di agenzia, si sa, l’agente di commercio assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto della preponente e dietro retribuzione, la conclusione di contratti in una determinata zona.
Spesso, tale obbligo dell’agente, viene automaticamente associato all’acquisizione di nuovi clienti. In sostanza, affinchè possa dirsi che l’agente adempia al proprio incarico, è necessario che lo stesso procuri nuovi clienti di volta in volta.
Non di rado, invero, si sono viste risoluzioni contrattuali ad opera della preponente fondate proprio sulla mancata acquisizione di nuova clientela.
Orbene, se pur vero che la promozione dei prodotti commercializzati dalla mandante ha come obiettivo l’espansione del parco clienti, e salvo che il contratto non preveda espressamente tale specifica condizione, non è detto che il mancato reperimento di nuovi clienti configuri sempre un inadempimento dell’agente di commercio legittimante una risoluzione contrattuale.
Già dalla lettura dell’art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l’erogazione dell’indennità di fine rapporto (che ricalca l’indennità meritocratica di cui agli AEC) la circostanza che l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, si può intendere che, anche il solo aumento del fatturato prodotto con il proprio stabilizzato ed immutato portafoglio, rappresenta adempimento del proprio incarico.
Sul punto, è intervenuta una recente Sentenza della Corte d’Appello di Roma – Sez. Lavoro – n. 3522 del 14/10/2019, con la quale è stato affermato che: «Nel contratto di agenzia la prestazione dell’agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l’accettazione; l’attività tipica dell’agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall’agente, non sia stato direttamente ricercato da quest’ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione».
Una pronuncia particolarmente interessante per stabilire caso per caso se, e quando, l’attività dell’agente possa dirsi rispondente alle proprie obbligazioni.