La Corte d’Appello di Genova, Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 14 del 11/02/2021, offre interessanti elementi di valutazione in ordine alla corretta interpretazione della Giusta causa di recesso dell’Agente di Commercio.
È ormai pacifica l’applicazione, anche ai rapporti di agenzia, dell’art. 2119 c.c. che riconosce alle parti contrattuali la facoltà di porre fine al rapporto collaborativo senza il rispetto dei termini di preavviso e con ogni successiva conseguenza in ordine alle indennità dovute all’agente, a condizione che sussista una c.d. giusta causa, ovvero un inadempimento di non scarsa importanza tale da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
Tuttavia, in questi casi, l’aspetto di più difficile interpretazione è rappresentato proprio da cosa possa intendersi giusta causa.
Sul punto, la Corte d’Appello di Genova, confermando la Sentenza del Tribunale, ha riconosciuto esistente la giusta causa di recesso dell’agente alla luce della complessiva condotta tenuta dalla mandante.
L’agente, invero, aveva presentato le proprie dimissioni per giusta causa, sostenendo, tra gli altri motivi:
a) il reiterato ritardo della preponente nella liquidazione delle spettanze provvigionali, che comunque avveniva con ritardo a causa del tardivo invio degli estratti provvigionali da parte della società;
b) il mancato pagamento di provvigioni indirette relative ad un cliente ritenuto “direzionale” dalla mandante;
c) gli atteggiamenti vessatori e intimidatori della mandante, quale la convocazione presso la propria sede con meno di due giorni di preavviso per rendere conto del fatto di operare anche per altra società su prodotti concorrenziali – nonostante l’agente fosse stata espressamente autorizzata a lavorare, quale plurimandataria, per entrambe le società – e con l’avvertimento minaccioso che, in caso di mancata presentazione, si sarebbe ritenuta la volontà dell’agente di non proseguire il rapporto con la preponente, “con tutte le inevitabili conseguenze del caso”.
Istruita la causa, la Corte ha affermato che: “la società era obbligata a indicare espressamente i nominativi dei clienti “direzionali” esclusi dal calcolo delle provvigioni indirette, altrimenti spettanti su tutti gli affari conclusi nella zona di competenza dell’appellata a garanzia del diritto di esclusiva. La mancata indicazione in contratto della suddetta tipologia di clienti, con i relativi nominativi, comportava il riconoscimento delle provvigioni indirette all’agente.
È stato accertato che i ritardi nella trasmissione degli estratti conto erano sistematici nel periodo da settembre 2013 a giugno 2014 e di entità compresa tra 13 e 16 giorni; i ritardi nel saldo delle fatture, poi, si sono verificati pressoché in tutto l’arco temporale considerato … e per ben nove mesi su ventuno sono stati superiori a quindici giorni, con un picco di 54 gg.
Ed ancora, l’intimazione perentoria di presentarsi entro due giorni presso la sede della preponente a pena di essere considerata “dimissionaria” integrava una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto gravanti sulla preponente, in quanto eccedente rispetto allo scopo perseguito, vale a dire la segnalazione all’agente della situazione di incompatibilità al fine della sua rimozione, non risultando che all’agente fosse stata precedentemente rivolta alcuna richiesta o diffida in tale senso”.
Tutto ciò considerato, conclude la Corte d’Appello, ovvero le ripetute inadempienze inerenti le provvigioni indirette, i ritardi nei pagamenti e la condotta contraria a buona fede di cui all’intimazione perentoria di presentarsi presso la sede della preponente, sono nel complesso gravemente lesive dell’elemento fiduciario e integrano pertanto una giusta causa di recesso, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado.
Alla luce di quanto sopra, è sempre bene valutare con attenzione quando e se presentare le dimissioni dal contratto di agenzia, valutando con l’ausilio di un professionista il rapporto nel suo complesso.