AGENTE DI COMMERCIO E RIVENDITORE DI PRODOTTI DELLA MANDANTE. HO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI?

Il Tribunale di Monza, con la pronuncia n. 410/2021, ci offre lo spunto per discutere di una fattispecie giuridica che in parte è disciplinata dalla normativa in materia di agenzia ma che in realtà è da essa distante.

Parliamo della cosiddetta “concessione di vendita”.

Nel caso affrontato dal Tribunale, l’agente ricorreva contro la propria mandante sostenendo che con la vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente, veniva garantita anche l’assistenza tecnica sugli stessi, ed egli si occupava anche della fornitura dei pezzi di ricambio in qualità di rivenditore in esclusiva.

In forza di una “e-mail” inoltrata dall’ufficio amministrativo della mandante all’agente-rivenditore, veniva affermato che in caso di riparazioni e vendite effettuate direttamente dalla società convenuta ai clienti appartenenti alla zona in esclusiva, l’agente aveva diritto alla provvigione del 20%.

Per tal motivo, a seguito del recesso immediato operato dalla mandante, l’agente agiva per il recupero di dette provvigioni.

Il Giudice, dopo aver accertato preliminarmente l’inesistenza di un rapporto d’agenzia tra le parti, inquadrandolo in un rapporto di procacciamento d’affari, ha comunque argomentato nel merito della vicenda, affermando che non sussistevano elementi di prova sulla base dei quali ritenere che l’attività di rivendita citata fosse un’attività di agenzia, dichiarando infondata la domanda proposta.

Nello specifico, il Tribunale ha richiamato la distinzione sul piano giuridico tra la concessione di vendita in esclusiva e agenzia, la quale consiste essenzialmente nella circostanza che “il concessionario acquista le merci dal produttore in nome proprio e le rivende a terzi in norme proprio e a proprio rischio, mentre l’agente agisce per conto (e anche in nome) del produttore, promuovendo la conclusione di contratti di vendita tra il preponente e il terzo, perciò l’attività di promozione della conclusione di affari costituisce caratteristica principale del contratto di agenzia)…”.

Pertanto, mentre nel contratto di distribuzione (concessione di vendita) il rischio grava sicuramente più sul concessionario, nel rapporto di agenzia il rischio di inadempimento del cliente finale ricade direttamente sul preponente.

Ne consegue che, le prestazioni dell’agente di commercio che hanno per oggetto l’esplicazione, in una zona determinata, di una attività professionale diretta a promuovere la conclusione di contratti tra il preponente ed i terzi, senza passaggio di proprietà dei beni venduti e con la conseguenza che gli effetti degli affari conclusi per il suo tramite, si producano direttamente nei confronti del preponente, sono incompatibili con l’ipotesi in cui un soggetto abbia assunto ed eseguito, oltre ad una secondaria attività di procacciatore di affari, l’obbligo di acquistare (passaggio di proprietà) e di rivendere in nome proprio e per proprio conto i prodotti fornitigli dall’altra parte.

In conclusione, nonostante l’esistenza di un ipotetico accordo contrattuale, rappresentato dalla e-mail, la rivendita dei prodotti della mandante eseguita in nome e conto proprio, è incompatibile con la disciplina d’agenzia e con il conseguente riconoscimento di ogni eventuale provvigione.

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