È ormai noto che anche al rapporto di Agenzia si applica l’art. 2119 c.c. che disciplina il recesso per giusta causa nel rapporto di lavoro subordinato.
L’applicazione in via analogica di tale istituto giuridico, tuttavia, non si è compiuto nella sua totalità, con la conseguenza che il recesso per giusta causa nel contratto di agenzia ha assunto caratteristiche specifiche non sempre sovrapponibili con quelle previste nel rapporto di lavoro subordinato.
Certamente, anche nel recesso per giusta causa nel rapporto di Agenzia, deve ritenersi applicabile il requisito della tempestività della contestazione, costituito dalla necessità di contestare i motivi del recesso nell’immediatezza della sua scoperta. Ed infatti, costituendo «giusta causa» una circostanza che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, è evidente che la tardività della contestazione rispetto al tempo della scoperta (con conseguente “tolleranza” dell’inadempimento) escluderebbe che l’inadempimento sia tale da non consentire la prosecuzione del contratto.
Discorso diverso invece per l’applicazione del c.d principio di immodificabilità dei motivi di recesso e cioè della necessità di inserire nella comunicazione di recesso per giusta causa tutte le specifiche motivazioni, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati.
Sul punto, con specifico riferimento al recesso operato dalla mandante, la Cassazione – sez. lavoro – con la recente sentenza del 15 aprile 2021, n. 10028 è ritornata sull’argomento, richiamando il principio già espresso dal Supremo Collegio secondo cui “ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dalla comunicazione del medesimo, a fatti specifici, essendo al contrario sufficiente (e necessario) che di essi l’agente sia a conoscenza «aliunde» o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice” (Cass. 19.11.2019 n. 30063 – Cass. n. 7019/2011).
La contestazione operata dal preponente, dunque, può essere anche sommaria (a condizione che i motivi siano noti all’agente in qualunque modo) o addirittura dedotta direttamente in giudizio e lì provata.
Richiamato tale principio, la Corte ha respinto il ricorso di un agente di commercio il quale, destinatario di un recesso per giusta causa, si lamentava del fatto che la preponente non avesse richiamato nella relativa lettera la clausola risolutiva espressa su cui fondava il recesso e comunque l’omessa specificazione dei motivi posti a fondamento dello stesso.
Nel caso esaminato, la Cassazione, ha accertato che i motivi posti a fondamento del recesso per giusta causa (rappresentati da concorrenza sleale operata dall’agente con sviamento di clientela) erano perfettamente noti all’agente con la conseguente legittimità del recesso operato dalla mandante anche se con una contestazione sommaria dell’inadempimento.