Pronuncia importante e che fa riflettere quella della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 11111 del 27 aprile 2021) secondo cui i contratti dell’agente senza data certa non sono opponibili al fallimento della mandante con conseguente esclusione del proprio diritto di pagamento delle provvigioni non liquidate.
Dal punto di vista giuridico, la “data certa” è uno strumento attraverso il quale una scrittura privata tra due o più parti (tipico esempio è il contratto) viene cristallizzata in un determinato, preciso ed incontestabile tempo storico.
Un semplice contratto, dunque, stipulato privatamente tra due parti, pur conservando la propria validità ed efficacia giuridica, non è dotato di data certa, la quale, a titolo esemplificativo, le verrebbe attribuita nell’ipotesi di stipula dinnanzi un Notaio con Atto Pubblico.
Orbene, nel caso esaminato dalla Cassazione, un agente si insinuava nel passivo fallimentare della propria mandante richiedendo il pagamento delle provvigioni, delle indennità di fine rapporto e dell’indennità per il patto di non concorrenza.
Il Tribunale, nel giudizio di opposizione allo stato passivo (nel quale non erano stati ammessi i crediti vantati dall’agente), rigettava il ricorso sul presupposto che i contratti stipulati dall’agente erano privi di data certa che certificasse che gli stessi si erano conclusi prima della dichiarazione di fallimento.
L’agente, a quel punto, ricorreva alla Suprema Corte lamentando, da un lato, un’errata interpretazione dell’art. 1742 c.c. laddove la decisione di merito aveva ritenuto che la forma scritta ad probationem richiesta per il contratto di agenzia presupponga anche la prova della data certa anteriore al fallimento, e dall’altro, un errore procedurale del Tribunale per non aver ammesso i mezzi di prova richiesti (prova per testi) proprio per provare l’anteriorità dei contratti.
La Cassazione, tuttavia, ha giudicato entrambi i motivi infondati, ritenendo corretta la decisione del Tribunale poiché essa era coerente con il principio ribadito dalla stessa Giurisprudenza di legittimità secondo cui «le scritture private prive di data certa sono inopponibili ai soggetti, come il curatore del fallimento, estraneo al rapporto giuridico di cui esse costituiscono prova scritta, ove, in relazione alla loro data, si vogliano conseguire effetti negoziali propri della convenzione (art. 2704 c.c.)», ribadendo altresì l’inammissibilità della prova per testi al fine di provare l’anteriorità dei contratti.
In conclusione, l’agente ha visto sfumare ogni possibilità di ottenere una seppur minima soddisfazione delle proprie pretese creditorie.
La decisione della Suprema Corte lascia sicuramente qualche ombra di dubbio benchè l’anteriorità dei contratti di agenzia potrebbe essere agevolmente riscontrata, ad esempio, dagli estratti Enasarco ovvero dalle scritture contabili della mandante, rispondendo in tal modo ad uno dei requisiti che lo stesso art. 2704 c.c. comma 1 richiama per attribuire data certa ad un documento («da quando si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento»).
Tuttavia, atteso il suesposto indirizzo giurisprudenziale, si consiglia in ogni caso di fare in modo che anche i contratti di agenzia, quantomeno quelli futuri, siano muniti di data certa con i molteplici sistemi oggi utilizzabili.