RECLAMI DEI CLIENTI. ACCERTAMENTO DEL VIZIO E RESO MERCE: I POTERI DELL’AGENTE DI COMMERCIO

Quante volte l’agente di commercio, in occasione delle visite ai clienti, si trova a dover registrare i reclami di quest’ultimi in ordine alla merce pervenuta.

In tale ipotesi, a norma dell’art. 1745 c.c., il reclamo che il cliente sottopone all’agente è come se fosse stato effettuato direttamente nei confronti della mandante. Sarà pertanto suo onere informare tempestivamente (e, consigliamo sempre, per iscritto) la mandante del reclamo sporto dal cliente.

Tuttavia, altresì spesso, oltre al reclamo, l’agente si trova difronte la volontà del cliente di restituire la merce, ritenuta difettosa, direttamente all’agente.

Ma in tale ipotesi, cosa può o non può fare l’agente?

La risposta ci viene fornita da una recentissima Sentenza della Cassazione (Cassazione civile sez. II, 23/06/2021 n.18001) la quale afferma testualmente che: «l’agente ha un potere di rappresentanza attiva e passiva del preponente limitato alla ricezione dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali e al promovimento delle procedure cautelari. In mancanza dello specifico ed eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza piena – il quale rende applicabili oltre alle norme dell’agenzia anche quelle del mandato – non rientra nel limitato potere di rappresentanza dell’agente il potere di riconoscimento di diritti, nè quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente».

La Corte, in sostanza, afferma che in assenza di uno specifico potere di rappresentanza riconosciuto dalla mandante, l’agente non ha il potere, né il dovere, di riconoscere diritti (ed esempio accertare l’esistenza o meno del vizio lamentato dal cliente), ovvero di accettare la restituzione della merce!

Pertanto, se siete privi di tale specifico potere, in occasione di reclami avanzati dai clienti ben potete limitarvi a registrare il reclamo comunicandolo alla mandante, ma rifiutarvi di accertare l’esistenza del vizio e/o di ricevere indietro la merce stessa.

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