AGENTI DI COMMERCIO E GREEN PASS. È OBBLIGO?

Il Consiglio dei Ministri n. 36 del 16 settembre ha approvato il Decreto Legge che rende obbligatorio il Green Pass su tutti i luoghi di lavoro.

La disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi e professionisti con Partita Iva, prevedendo anche delle sanzioni in caso di inosservanza.

L’obbligo della certificazione entrerà però in vigore a partire dal 15 ottobre prossimo, al fine di consentire a tutte le categorie di lavoratori di adeguarsi alle prescrizioni.

Dal testo del provvedimento di Legge sembra dunque che anche gli Agenti di Commercio siano tenuti al rispetto dell’obbligo imposto dal Governo, anche se non mancano le perplessità sopratutto in ordine al controllo da operare sull’effettivo rispetto e sulle sanzioni da impartire.

Per il settore privato, infatti, il Green Pass diventa obbligatorio per accedere IN OGNI LUOGO DI LAVORO PRIVATO. Pertanto, interpretando letteralmente, l’Agente, nel momento in cui raggiunge il cliente sul proprio posto di lavoro, dovrebbe essere tenuto ad esibire, su richiesta (del titolare dell’attività?), la certificazione.

È però evidente che, dal momento che il potere di controllo spetta al datore di lavoro (del lavoratore), al quale è affidato altresì il compito di individuare le figure responsabili del medesimo, appare difficile ipotizzare tale controllo sul lavoratore autonomo e dunque sull’Agente il quale, per definizione, non è soggetto ad alcun “potere datoriale” in senso stretto.

Tuttavia, possiamo ipotizzare che tale figura del responsabile nominata dal datore, potrebbe essere individuata, nell’ambito del rapporto d’agenzia, nel Capo Area il quale, in occasione degli incontri giornalieri con gli Agenti, potrebbe richiedere il Green Pass.

Quando alle sanzioni, poi, esse sono individuate nell’assenza ingiustificata e non retribuita con sospensione dal lavoro dopo 5 giorni di assenza e sanzioni amministrative da 600 a 1500 euro.

Anche in questo caso appare difficile ipotizzare l’applicazione, quantomeno della prima forma di sanzione, al lavoratore autonomo. Ad esempio, l’Agente che si reca da un cliente senza Green Pass da chi dovrebbe essere sanzionato? Tuttavia, riprendendo quanto detto prima in ordine al responsabile nominato dal datore, possiamo anche ipotizzare, in ottica previdenziale, che l’Agente privo di certificazione potrebbe essere considerato “non presente” all’appuntamento con il Capo Area senza giustificazione, con ogni conseguenza sul rapporto.

Non vi è neppure piena certezza su un eventuale obbligo che la mandante possa impartire all’Agente di premunirsi di Green Pass, ma non possiamo neppure escludere che ciò possa accadere in funzione della ratio che la norma porta con sé. Se si pensa a ciò, anzi, probabilmente una tale richiesta da parte della mandante potrebbe trovare pieno fondamento e legittimità.

Ciò considerato, alla luce di questa incertezza normativa, quanto meno nella sua applicazione e non già nel risultato che mira a perseguire, al fine di evitare ogni spiacevole conseguenza nel rapporto con la mandante, consigliamo a tutti gli Agenti di conseguire la certificazione verde richiesta per legge o comunque di trovarsi pronti ad una eventuale richiesta in tal senso ad opera della mandante che potrebbe dover trovare accoglimento.

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