IL CLIENTE NON PAGA. L’AGENTE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE?

È noto che ai sensi dell’art. 1748 comma 1 codice civile, all’agente di commercio «spetta il riconoscimento della provvigione pattuita per tutti gli affari conclusi durante il contratto ed a condizione che l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento».

Ben spesso, tuttavia, sorgono problemi tra agente e mandante in ordine al riconoscimento di dette provvigioni, specie in ipotesi di inadempimento del cliente, ovvero quando il cliente finale non versa quanto dovuto alla mandante.

Oggettivamente sul punto esiste molta confusione, e tanto è dovuto alla formulazione delle norme di legge che appaiono di difficile interpretazione.

Pertanto, nonostante i tecnicismi necessari, proveremo a fare un po’ di chiarezza.

Il primo aspetto da evidenziare è rappresentato dal fatto che per l’agente esistono due momenti importanti relativi al riconoscimento della provvigione, ovvero il momento della MATURAZIONE e quello della LIQUIDAZIONE, che sono tra loro strettamente connessi.

Il primo, infatti, è il momento in cui l’agente acquisisce il diritto (astratto) alla provvigione e coincide sostanzialmente con l’accettazione dell’ordine da parte della mandante.

Il secondo, invece, rappresenta il momento in cui l’agente ha diritto a vedersi liquidate le provvigioni già maturate, e dunque, a pretenderne il pagamento.

Il diritto alla maturazione della provvigione, dunque, non coincide con quello della liquidazione.

Ciò posto, la determinazione di tale secondo momento è rimesso sostanzialmente alla libertà contrattuale delle parti, ma il codice civile ne prevede 2 di cui uno inderogabile (ciò significa che, seppur libere, le parti non possono prevedere un termine superiore a quello inderogabile previsto dal Legislatore).

Questi due momenti sono rappresentati, il primo dal momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo, ed il secondo, inderogabile, dal momento in cui il cliente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Ed allora, se le parti prevedono contrattualmente il primo momento, quando la preponente dà esecuzione al contratto promosso dall’agente (ovvero spedisce la merce al cliente), oppure dal momento che avrebbe dovuto darne esecuzione (ma non spedisce la merce per cause a lei imputabili), sorge il diritto alla liquidazione della provvigione per l’agente.

In questo caso, pertanto, si prescinde dal pagamento della merce da parte del cliente finale.

Se invece le parti prevedono il secondo momento, che spesso nei contratti di agenzia è identificato nella locuzione “al buon fine dell’affare”, il diritto alla liquidazione della provvigione sorge nel momento e nella misura in cui il cliente finale ha pagato la merce o avrebbe dovuto pagarla qualora la preponente l’avesse spedita.

In questo caso, invece, il pagamento della merce da parte del cliente finale è circostanza necessaria per la liquidazione della provvigione.

Tanto premesso, non sarà sfuggito che, intenzionalmente, è stata sottolineata una specifica locuzione: “avrebbe dovuto pagarla qualora la preponente l’avesse spedita”.

Questo perché è proprio questo periodo che rappresenta il motivo delle principali diatribe tra agente e mandante.

Molti agenti infatti interpretano il suddetto comma nel senso che “anche quando la mandante ha spedito la merce e il cliente non ha pagato nel termine tra loro pattuito, sorge il diritto alla provvigione”.

Ma non è così.

Invero, se la mandante è adempiente al proprio obbligo di spedire la merce, fintanto che il cliente non versa il corrispettivo, non sorge alcun diritto per l’agente a vedersi liquidata la provvigione. Fino a quel momento, in pratica, l’agente ha maturato una provvigione che non può essere ancora liquidata.

La norma infatti deve essere letta nel senso che «solo nel caso in cui la mandante è inadempiente al proprio obbligo e per cause a lei imputabili (es. il bene è fuori produzione e non era stato comunicato all’agente) sorge il diritto per l’agente alla liquidazione della provvigione dal momento in cui il cliente avrebbe dovuto versare il corrispettivo (che non ha versato per cause ascrivibili alla mandante)».

Discorso a parte, poi, va fatto per la restituzione delle provvigioni, legata alla certezza dell’inesecuzione del contratto tra mandante e cliente, ed al riconoscimento delle provvigioni ridotte. Ma l’argomento verrà trattato in un futuro articolo dello studio.

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