FALLIMENTO E CESSAZIONE DEL RAPPORTO D’AGENZIA. INSINUAZIONE AL PASSIVO DELL’AGENTE. PER QUALI CREDITI?

Cosa succede in ipotesi di fallimento della mandante?

Partiamo con il definire il fallimento. Esso è una procedura concorsuale liquidatoria che si instaura in caso di insolvenza dell’imprenditore commerciale, ovvero della propria incapacità di onorare tutti i propri debiti. Lo scopo è quello di liquidare tutto il patrimonio dell’impresa e ripartirlo secondo il criterio della par condicio creditorum (ovvero tutti i creditori concorrono in egual misura al soddisfacimento dei propri crediti), fatti salvi i c.d. crediti privilegiati.

Orbene, a seguito di una fase preliminare detta pre-fallimentare, nella quale si accertano i requisiti per la declaratoria di fallimento, se detti requisiti verranno acclarati, il Giudice Delegato emetterà una sentenza di fallimento con la nomina di un curatore fallimentare.

A questo punto, gli agenti, potranno insinuarsi nel c.d. passivo fallimentare per ottenere (o quantomeno tentare di ottenere) soddisfazione dei propri crediti lavorativi.

Già, ma di quali crediti? Ed in quale misura?

Per rispondere a questa domanda è necessario preliminarmente conoscere le sorti del nostro contratto di agenzia con la mandante dichiarata fallita.

Ed allora, sul punto, è necessario innanzitutto distinguere l’ipotesi in cui il nostro contratto sia ancora in essere al momento del fallimento ovvero sia già cessato.

Nella prima ipotesi esiste una diversità di vedute tra dottrina e giurisprudenza di non poco conto.

Infatti, parte della dottrina sostiene che, nel silenzio della Legge, a norma dell’art. 72 della Legge Fallimentare, a seguito della declaratoria di fallimento, il contratto dell’agente rimane “sospeso” fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. In sostanza, l’agente deve attendere di conoscere le determinazioni del curatore per sapere se il contratto continuerà ad avere efficacia o meno. In tali ipotesi, a prescindere dalle determinazioni del curatore, l’agente avrà diritto alle indennità di fine rapporto ed i crediti maturati in pendenza del fallimento, andranno in pre-deduzione ex art. 111 c. 1 n. 1 Legge Fallimentare, ovvero verranno liquidati prima di tutti gli altri crediti che non godono di tale privilegio.

Tuttavia, la Giurisprudenza maggioritaria ed oggi dominante (Tribunale di Vicenza 10.11.1987 – Tribunale di Udine 20.9.1996 – Tribunale di Torino 26.7.1986 – Cassazione 3348 del 09.4.1994 – Cassazione 21650 del 08.11.2005) non ritiene applicabile la suddetta disposizione normativa ma bensì l’art. 78 della Legge Fallimentare, ritenendo che “con riferimento al contratto di agenzia, in virtù del peculiare carattere fiduciario del rapporto di preposizione, in caso di fallimento, non è applicabile la nuova regola generale contenuta nell’art. 72 L.F., ed anzi il contratto si scioglie ope legis, con esclusione del diritto dell’agente alla corresponsione dell’indennità per cessato rapporto e di mancato preavviso appunto in conseguenza dell’operatività dello scioglimento del contratto per causa indipendente dalla volontà delle parti.”

Secondo tale orientamento, in pratica, si applicherebbe l’art. 78 della L.F. posto che il contratto di agenzia è fondato sul c.d. intuitu personae (stretto grado di fiducia tra le parti), nonché per l’asserita incompatibilità del fallimento con la prosecuzione del contratto, con la conseguenza che, al fallimento della mandante conseguirebbe automaticamente la cessazione del contratto di agenzia.

In tal caso, l’agente perde il diritto alle indennità di fine rapporto (ad eccezione del Firr non ancora versato).

Nello specifico perderebbe il diritto all’indennità meritocratica per il venir meno di uno dei requisiti richiesti dalla normativa (civile e collettiva) ovvero quello della continuazione del profitto che la mandante trae dal portafoglio clienti dell’agente.

Perderebbe l’indennità suppletiva di clientela perché tale indennità ha quale ratio quella di compensare l’agente della perdita del portafoglio clienti a causa dello scioglimento del rapporto, dunque natura risarcitoria. Ed allora, posto che non è configurabile un credito da risarcimento danni che trovi la sua causa nello scioglimento del rapporto di agenzia in essere all’epoca della dichiarazione di fallimento quale effetto della dichiarazione stessa, ed atteso che è lecito presumere (in base al principio dell’id quod plerumque accidit) che l’agente non lasci il proprio portafoglio clienti in caso di fallimento ma lo porti con sé in dote alla nuova mandante, non spetta l’indennità suppletiva.  

Per ricapitolare, dunque, l’agente che vede cessato il proprio rapporto a causa del fallimento, avrà diritto ad insinuarsi nel passivo fallimentare per il riconoscimento delle provvigioni maturate e non liquidate e per l’indennità di risoluzione del rapporto (Firr). Non avrà neppure diritto all’indennità di mancato preavviso posto che il fallimento non è inquadrato quale causa di scioglimento attribuibile alla mandante.

Quanto al Firr, nel caso in cui il preponente non abbia iscritto l’agente all’Enasarco o non abbia versato o abbia versato solo in parte i relativi importi all’Ente, i contributi possono essere richiesti dall’agente ed ammessi nello stato passivo in privilegio ex art. 2751-bis n. 3.

È opportuno specificare che spettano all’agente le sole provvigioni per gli affari conclusi dal preponente. Ne consegue che non si ha diritto alla provvigione (e deve essere restituita al passivo se già riscossa) se l’affare risulterà sfumato per causa non imputabile al preponente stesso (e la dichiarazione di fallimento rientra tra queste).

Importante altresì specificare che l’ammissione al passivo delle provvigioni avverrà in forma privilegiata ex art. 2751 bis c.p.c. a mente del quale hanno privilegio generale sui beni mobili: “… le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo”. Pertanto, il privilegio verrà riconosciuto limitatamente alle provvigioni dell’ultimo anno di prestazione. Tale ultimo anno non parte dalla data di dichiarazione dell’insolvenza, ma dalla cessazione del rapporto stesso.

Devono essere invece ammesse in via chirografaria le provvigioni divenute esigibili nell’ultimo anno se relative a prestazioni eseguite anteriormente.

Si badi, inoltre, che il privilegio spetta per i crediti dei soli agenti inquadrati come imprese individuali o società di persone. Il privilegio, invero, non spetta alle società di capitali esercenti l’attività di agente, in virtù della ratio della norma di cui all’art. 2751 bis c.c. da interpretarsi in conformità con l’art. 3 Cost..

Discorso diverso va fatto per l’agente che ha visto cessato il proprio rapporto ANTE FALLIMENTO a condizione che la risoluzione del rapporto di agenzia sia avvenuta per fatto non imputabile all’agente.

In questo caso, infatti, l’agente che non ha ancora visto soddisfazione dei propri crediti, fermo restando l’esistenza delle condizioni, potrà insinuarsi al passivo fallimentare non solo per le proprie provvigioni, anche postume, ma altresì per l’indennità di risoluzione del rapporto, per l’indennità suppletiva di clientela, quella meritocratica (se esistente e dimostrata), quella di mancato preavviso e per l’eventuale patto di non concorrenza post contrattuale (anche se per quest’ultima e per la meritocratica, nell’ipotesi in cui il fallimento dovesse dichiararsi a breve tempo dalla cessazione, potrebbero essere riconosciute rispettivamente limitatamente al periodo di non concorrenza effettivamente realizzato ed al vantaggio concretamente realizzato dalla mandante).

Anche in tal caso, l’ammissione avverrà in via privilegiata ai sensi del combinato disposto ex artt. 1751 e 2751 bis c.p.c. con la limitazione del limite temporale di un anno per le sole provvigioni maturate.

Tale limite, di contro, non sussiste per le indennità di legge.

Sul punto, per completezza, ravvisiamo che con una recente sentenza, la Suprema Corte non ha riconosciuto neppure in tale ipotesi il privilegio per l’indennità suppletiva di clientela stante la sua natura risarcitoria e non “retributiva” (Cassazione – Ordinanza 27.07.2017 n. 18692).

Stesso discorso per l’indennità di mancato preavviso (Cass. Civ. Sez. Lavoro 24776/2013).

Una brevissima osservazione in ordine alle provvigioni per le quali si intende insinuarsi al passivo. Il privilegio riconosciuto alle provvigioni è dato in funzione del rischio di impresa assunto direttamente dall’agente, ed è condizionato, come detto, al verificarsi della regolare esecuzione dei contratti promossi. Per tal motivo, sembra non potersi concedere il privilegio a provvigioni derivanti da rapporti di agenzia con prestazione di attività compensata con retribuzione fissa, proprio perché tale forma vanificherebbe il rischio d’impresa.

Infine, ai fini dell’ammissione allo stato passivo, l’agente dovrà presentare l’istanza di insinuazione a cui deve essere allegata la certificazione comprovante l’iscrizione al ruolo agenti e rappresentanti e copia del contratto di agenzia sottoscritta da entrambe le parti.

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