SCONTI E PROVVIGIONI. I DIRITTI DELL’AGENTE TRA AUTORIZZAZIONI E SCONTI VALUTA.

L’applicazione di sconti operati dall’agente o dalla mandante spesso implica perplessità in ordine all’ammontare della provvigione spettante all’agente.

Quest’ultima andrà corrisposta sull’ammontare della vendita al netto della scontistica applicata ovvero al lordo della stessa?

È sempre lecita la clausola che prevede l’applicazione della provvigione al netto di sconti della mandante?

Cerchiamo di fare chiarezza.

Il punto di partenza è rappresentato dalla previsione normativa di cui all’art. 1744 c.c., richiamata dagli AEC di categoria, a mente della quale «l’agente non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione».

Tale limitazione è altresì quasi sempre riportata nei singoli contratti di agenzia e, ben spesso, la stessa è integrata con la previsione esplicita che, in ipotesi di applicazione di sconti autorizzati dalla mandante, la provvigione dell’agente verrà determinata al netto della stessa.

Ciò posto, possiamo affermare in primo luogo che una simile condizione contrattuale si appalesa legittima e, secondariamente, che la circostanza dirimente per la sua applicazione pratica è la consapevolezza dell’agente.

Il termine stesso “autorizzazione” implica che ci sia una preventiva richiesta (dell’agente) e che la stessa venga accordata. Pertanto, laddove l’agente richieda l’applicazione di uno sconto ovvero tale facoltà risulti preventivamente disciplinata contrattualmente tra le parti, in forza della clausola contrattuale suddetta, all’agente spetterà la provvigione sull’importo al netto dello sconto applicato.

Ciò vuol dire che, a contrario, laddove l’agente sia a conoscenza della possibilità di applicare lo sconto non potrà pretendere di ottenere la provvigione calcolata sul prezzo di listino o comunque sull’importo al lordo dello sconto.

La ratio sottesa alla previsione contrattuale è rappresentata dal fatto che l’agente potrà usufruire della forbice di sconto accordata al fine di promuovere l’ordine e la mandante vedrà incrementare i propri affari seppur non al prezzo di listino.

Fin qui nulla questio.

Ma cosa accade se l’agente applica uno sconto senza la preventiva autorizzazione della mandante?

In tale ipotesi, innanzitutto, la mandante ben potrebbe decidere di non accettare l’ordine dell’agente e dunque di non concludere il contratto procurato dall’agente.

Conseguentemente all’agente non spetterà alcuna provvigione.

Ma se la mandante, nonostante l’applicazione dello sconto non autorizzato, dà seguito all’ordine, l’agente ha diritto alla provvigione? E se sì in quale misura?

In tal caso l’agente avrà senz’altro diritto alla provvigione sull’ordine procurato e, quanto alla sua misura, essa sarà parametrata al prezzo effettivamente applicato (pertanto l’agente non potrà pretendere che la provvigione sia computata sul prezzo di listino o su quello da lui contratto), e la mandante non potrà pretendere di detrarre dalle provvigioni l’importo degli sconti praticati o delle spese sostenute.

In tal caso infatti, la mandante, ratificando l’ordine procurato con uno sconto non preventivamente autorizzato, è come se lo avesse fatto, con la conseguenza che sarà tenuta a corrispondere le provvigioni senza possibilità di recuperare, a discapito dell’agente, l’importo perso per lo sconto.

Discorso diverso, invece, deve essere fatto per i c.d. “sconti cassa”, ovvero per la scontistica applicata dalla casa mandante al cliente che intende saldare l’importo interamente senza dilazione ed al momento dell’ordine.

In tale ipotesi, se pur vero che l’agente è preventivamente a conoscenza della possibilità di concedere tale sconto (perché ovviamente informato dalla mandante) e, pertanto, potrà “utilizzarlo” a proprio vantaggio per concludere l’ordine, incentivando il cliente, una espressa disposizione degli AEC Commercio e Industria (nonché l’AEC Industria del 1956 con efficacia Erga Omnes) «esclude che possano essere dedotti dall’importo cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento».

Ne consegue che, a differenza di quanto accade per gli sconti di vendita applicati sui prezzi di listino, la provvigione andrà corrisposta secondo le condizioni contrattuali e senza detrarre l’importo dello sconto economico-finanziario. Ad esempio, se l’ordine promosso è del valore di € 1.000,00 ma con l’applicazione dello sconto valuta il cliente ne pagherà subito € 800,00 la provvigione dell’agente andrà parametrata al valore dell’ordine procurato e non all’importo effettivamente pagato anticipatamente dal cliente.

In conclusione, volendo semplificare la disamina, in tutti i casi in cui l’agente sia consapevole della possibilità di applicare uno sconto (perché da lui espressamente richiesto ovvero perché preventivamente accordato contrattualmente), ovvero laddove la mandante ratifichi un ordine con sconto non autorizzato, la provvigione spetterà al netto dello stesso senza poter vantare alcunchè. Laddove invece lo sconto sia stato concesso dalla mandante direttamente al cliente, senza cioè l’intermediazione dell’agente che se ne avvale per procurare l’ordine, e appare logico pensare, nell’ipotesi in cui la mandante “ordini” all’agente uno sconto da applicare, la provvigione andrà corrisposta senza detrarne il relativo importo.

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