È noto che nella prassi del rapporto di agenzia è la mandante ad indicare all’agente, tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, gli importi delle provvigioni maturate e da liquidare mediante la trasmissione del c.d. estratto conto provvigionale.
Altrettanto noto è che il rapporto tra agente e mandante è caratterizzato da una divergenza informativa in ordine agli ordini andati a buon fine e, dunque, sulle provvigioni spettanti all’agente. Quest’ultimo infatti, tendenzialmente, di mese in mese si fida dei prospetti inoltrati dalla mandante.
Tuttavia, in merito, sulla mandante grava un preciso obbligo giuridico, espressione del principio di correttezza e buona fede posto alla base del rapporto fiduciario con l’agente.
L’art. 1749 c.c., al suo comma 3, infatti, dispone espressamente che: “L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”.
Tale obbligo, invero, è volto proprio ad eliminare quella divergenza informativa di cui si parlava e, dal suo tenore letterale, sembrerebbe lasciar intendere che l’agente abbia diritto di richiedere alla mandante in ogni momento tutta la documentazione contabile di quest’ultima al fine di verificare la correttezza delle provvigioni maturate e liquidate.
Ma è proprio così?
La Giurisprudenza è più volte intervenuta sul punto per dirimere complicate questioni interpretative della disposizione in parola, le quali si riversavano poi sul piano strettamente pratico. Ed invero, in forza di tale diritto riconosciuto all’agente, si è assistito (e purtroppo si assiste) a molteplici richieste avanzate nei confronti della mandante, anche attraverso procedimenti di ingiunzione, volte ad ottenere, in via generica e immotivata, i suoi libri contabili.
A fronte di tali richieste, la Giurisprudenza ha cristallizzato un orientamento ben preciso su tale diritto dell’agente, affermando in primo luogo che, la richiesta avanzata nei confronti della mandante deve essere limitata esclusivamente alle scritture contabili che attengono allo specifico rapporto di agenzia, ovvero a quella documentazione che consenta di verificare il corretto computo delle provvigioni maturate e liquidate.
Questo significa che l’agente non può pretendere il rilascio di documentazioni economico-gestionali aziendali che nulla hanno a che fare con il mandato agenziale. Tanto perché, se così non fosse, “il preponente avrebbe un onere oltremodo gravoso e per nulla giustificato”.
Corollario di tale principio è che la richiesta di esibizione dei libri contabili della mandante non può essere formulata in maniera generica e non determinata sulla tipologia delle scritture richieste ma deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa richiesta, posto che la menzione “scritture contabili” contempla una serie di specifici documenti autonomi e distinti tra loro, quali, ad esempio, il registro IVA, il libro giornale, il libro degli inventari, gli estratti conto provvigionali, le bolle di consegna della merce, e così via.
Definito dunque cosa poter/dover richiedere alla mandante, ulteriore requisito per una legittima richiesta di esibizione è il carattere non esplorativo della richiesta stessa.
E cosa significa? Vuol dire che l’agente deve porre a base della propria richiesta uno specifico motivo ed interesse volto a tutelare i propri diritti e non far sì che la medesima abbia lo scopo di acquisire la documentazione contabile “con la speranza” di poter trovare qualcosa a proprio vantaggio.
Pertanto, l’onere che grava sull’agente è quello di indicare in maniera specifica, e non generica, i documenti che gli sono necessari per verificare l’importo delle provvigioni liquidate indicando altresì le vicende e i fatti inerenti il rapporto che, con i documenti richiesti, si intende provare, dimostrando inoltre che tali documenti sono indispensabili ai fini dell’accertamento dei diritti che intende far valere in giudizio.
In sostanza, l’agente deve dimostrare di avere uno specifico e circostanziato interesse ad ottenere quella tipologia di documenti contabili necessari per la tutela dei propri diritti che in assenza dei quali non riuscirebbe a tutelare.
Tanto premesso e chiarito, una fattispecie particolare che lo studio si è anche trovata ad affrontare, riguarda la richiesta non già delle scritture contabili in senso stretto, quanto di eventuali accordi transattivi raggiunti dalla mandante con il cliente volti a definire una posizione debitoria dello stesso.
Può accadere infatti che un agente, dopo aver promosso un importante ordine, non si veda riconosciute le provvigioni atteso il mancato buon fine dell’affare per l’insolvenza del cliente.
A distanza di tempo, però, l’agente viene a conoscenza di un accordo intervenuto tra la mandante e il cliente in forza del quale, pur di sanare la pendenza, la mandante accetta un pagamento inferiore a quanto dovuto a saldo e stralcio della vicenda.
A tale accordo però non segue la liquidazione della provvigione dell’agente.
Orbene, rientrando detta vicenda, a parere di questo studio, nella casistica disciplinata dall’art. 1748 comma 5 c.p.c., a mente del quale: “Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità”, con la conseguenza che l’agente ha diritto per la quota parte versata dal cliente alla provvigione piena e per la parte stralciata ad una ridotta, potrebbe risultare fondata e legittima la richiesta di esibizione, eventualmente anche in via ingiuntiva, dell’accordo raggiunto e delle partite contabili iscritte a bilancio relativi a quell’ordine?
A nostro avviso in tali ipotesi sussistono tutte le condizioni prescritte per vantare la pretesa che appare ben circostanziata e motivata. D’altronde, in ipotesi di accordi transattivi, i principi di buona fede e correttezza imporrebbero alla mandante di darne notizia all’agente riconoscendo le relative provvigioni.