Anche le provvigioni percepite dagli agenti di commercio possono essere pignorate nei limiti di 1/5 alla stregua di quanto accade per gli stipendi dei lavoratori dipendenti. Questo è l’importante principio di diritto cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 685/2012 che ha esteso la disciplina dei limiti di pignorabilità degli stipendi erogati ai dipendenti pubblici e privati della P.A., a quello dei compensi corrisposti agli agenti di commercio da soggetti privati (le mandanti).
L’approdo a tale importante pronuncia è il frutto dell’interpretazione sistematica e letterale delle norme che si sono succedute nel tempo nonché dello studio dell’effettiva intenzione del Legislatore.
Il punto di partenza è rappresentato sicuramente dall’art. 545, commi 3 e 4 c.p.c., a mente del quale: “Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”.
L’articolo in parola, dunque, limita ad 1/5 il pignoramento delle somme dovute solo in favore dei lavoratori dipendentidel settore privato.
Ne conseguiva che, non essendo l’agente un lavoratore subordinato, per egli trovava applicazione l’art. 2740 c.c. il quale, nel disporre che il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con ogni bene presente e futuro, sancisce il principio della integrale pignorabilità di ogni credito. Pertanto, le provvigioni potevano essere pignorate per l’intero ammontare non rientrando nel novero dei crediti impignorabili.
A tale disposizione normativa si affiancava (e si affianca), quella speciale volta a disciplinare la pignorabilità degli emolumenti corrisposti ai dipendenti pubblici, il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 il quale, nella sua formulazione originaria, prevedeva che non potessero essere pignorati gli stipendi, i salari, le paghe … le pensioni, le indennità … ed i compensi di qualsiasi specie che lo stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico …. corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati.
Corollario a tale disposizione, poi, l’art. 1 del relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 895/1950, disponeva che il divieto della pignorabilità previsto dal D.P.R. 180/1950 non si applicasse «alle somme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese pubbliche sono dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza» che pertanto, rimanevano pignorabili per intero (Cass. 8789/1996).
A seguito della modifica disposta dall’art. 1, comma 137, Legge n. 311/2004, il nuovo articolo 1 del D.P.R. n. 180/1950, rubricato – Insequestrabilità, Impignorabilità e Incedibilità di Stipendi, Salari, Pensioni ed altri Emolumenti – venne così modificato (in neretto la modifica): Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, … ed i compensi di qualsiasi specie che lo stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, … e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonchè le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
Tale previsione normativa, letta in combinato disposto con l’art. 2 dello stesso D.P.R. 180/1950, che disciplinava le eccezioni alla insequestrabilità e all’impignorabilità di cui all’art. 1, consentiva di affermare con certezza che gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonchè le pensioni … corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo 1, fossero soggetti a sequestro ed a pignoramento “fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro”.
Nonostante le intervenute modifiche, tuttavia, continuava a parlarsi di lavoratori in qualche modo legati da un rapporto di lavoro dipendente con l’Ente o con l’impresa che erogava l’emolumento, qualifica che difetta nella figura professionale dell’agente così come in quella di ogni altro lavoratore autonomo.
Invero, già antecedentemente alla novella in parola, si era tentato di sottoporre alla Corte Costituzionale una questione di incostituzionalità dell’art. 545 c.p.c. in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per la mancata previsione di una limitazione del pignoramento sul compenso dovuto da un terzo a lavoratori autonomi. Tuttavia, la Corte, con sentenza n. 580/1989, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sul presupposto che i lavoratori autonomi sono liberi di svolgere la propria attività anche a favore di altri, a differenza dei lavoratori dipendenti, che normalmente traggono il proprio reddito da un’unica fonte.
Di certo si può dire che la Corte non ha propriamente colto nel segno ritenendo non fondata la questione di legittimità soprattutto con riferimento a quegli agenti di commercio che operano in regime di monomandato, i quali, pur operando da autonomi, di fatto svolgono la propria attività esclusivamente per un solo committente alla stregua di un lavoratore dipendente. Inoltre, la Corte pare non abbia neppure considerato il vincolo di non concorrenza che grava su ogni agente di commercio a prescindere dalla mono o pluri mandatarietà che di fatto, attesa la competenza specifica che un agente deve possedere nel proprio ramo di attività, gli impedisce di svolgere ulteriori incarichi per terze parti.
L’intervento normativo che ha tracciato le basi per giungere all’odierna disciplina, si ebbe con la L. n. 80 del 2005 la quale, con l’art. 13 bis, apportò una nuova modifica al D.P.R. n. 180/1950 aggiungendo al suo art. 52 il seguente comma: “I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3), con gli enti e le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo… I compensi, corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.”.
È da questa modifica che in realtà si apre una nuova finestra in favore degli agenti di commercio. Invero, per la prima volta, una disposizione di legge in materia di impignorabilità e limiti connessi, menzionava i rapporti di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c. ovvero i “rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale”.
Tuttavia, restava la circostanza che l’estensione a detti rapporti della normativa a tutela del lavoratore, riguardava pur sempre i soli rapporti instaurati con la P.A. e non anche con le imprese private.
Nel solco tracciato dal Legislatore, è la Sentenza della Suprema Corte a rappresentare il punto di svolta la quale, come detto, sul presupposto dell’interpretazione da fornire alle intenzioni del Legislatore, ha ritenuto che sussistesse l’estensione totale al settore privato della disciplina del menzionato D.P.R. n. 180/1950 originariamente dettato per il solo settore pubblico, enunciando contestualmente e per la prima volta il seguente “principio di diritto”: «In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalla L. n. 311 del 2004, e dalla L. 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall’art. 545 c.p.c.».
Alla luce del menzionato principio di diritto, dunque, può ritenersi ormai pacificamente che gli stessi limiti del pignoramento previsti per lo stipendio del lavoratore subordinato debbano applicarsi anche alle provvigioni ed alle indennità, comunque denominati, degli agenti di commercio.
LA POSIZIONE DEGLI AGENTI IN FORMA SOCIETARIA
Il richiamo all’art. 409 comma 1 n. 3 a mente del quale vengono definiti i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione come quelli che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, consente di effettuare una precisa valutazione.
Di certo, visto l’espresso richiamo all’espletamento dell’attività in forma prevalentemente personale, i limiti di impignorabilità troveranno applicazione in favore di tutti gli agenti di commercio che operano in forma individuale.
Di contro, alla luce delle plurime pronunce giurisprudenziali che hanno ritenuto che in materia di rapporti di agenzia ove l’agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma societaria, anche di persone, o comunque si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell’art 409 comma 1 n. 3 c.p.c., si può affermare che l’attività di agenzia espletata sotto forma di società di persone (s.a.s. – s.n.c.) o di capitali (s.r.l.) non rientri nel novero delle figure previste dal Legislatore all’art. 409 n. 3 c.p.c. e, conseguentemente, non pare potersi estendersi ad esse il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e dunque le limitazioni previste all’art. 545 c.p.c.
In tale ipotesi, pertanto, continuerà a trovare applicazione l’art. 2740 c.c. con la conseguenza che le provvigioni potranno essere pignorate per l’intero. A differenza di quanto accade per gli agenti in forma individuale, ove il quinto pignorato si estenderà anche alle provvigioni future anche successive alla chiusura della procedura esecutiva e fino alla concorrenza del credito vantato, per gli agenti in forma societaria, le provvigioni saranno pignorate limitatamente a quelle dovute al momento della notifica dell’atto di pignoramento ed a quelle eventualmente successive fino alla data di chiusura della procedura esecutiva disposta dal Giudice dell’Esecuzione.
PIGNORAMENTO E AGENTI PLURIMANDATARI
L’estensione della disciplina sui limiti di impignorabilità delle provvigioni erogate dalle ditte mandanti ai propri agenti porta con sé un vulnus giuridico che con ogni probabilità sarà oggetto di successiva pronuncia giurisprudenziale.
Ed invero, se non sussistono dubbi sull’applicabilità della suddetta disciplina agli agenti monomandatari, ci si è chiesti, e ci si chiede, se la medesima possa trovare piena applicazione anche con riferimento agli agenti plurimandatari.
Il dubbio nasce alla luce della ratio che governa la disciplina in materia di impignorabilità di stipendi ed emolumenti vari. Essa, infatti, appare volta a fornire tutela a tutti quei lavoratori che traggono il proprio reddito da un’unica fonte e che potrebbero veder compromessa la propria posizione economica, sociale e giuridica da un eventuale pignoramento dell’intero ammontare dell’unica fonte di sostentamento.
Per un agente plurimandatario, così come in linea generale per ogni altro lavoratore autonomo, i compensi percepiti da una mandante potrebbero non rappresentare l’unica propria fonte di reddito atteso che il medesimo agente potrebbe avere ulteriori mandati con altre preponenti.
Una prima interpretazione sistematicamente orientata porterebbe a ritenere non applicabile all’agente plurimandatario la disciplina sull’impignorabilità degli emolumenti retributivi posto che laddove avvenisse risulterebbe svilito il senso e la finalità sottesa alla normativa.
Tuttavia è altrettanto vero che da un lato i singoli rapporti di agenzia si estrinsecano in maniera differente l’uno dall’altro. Così potrebbe aversi il caso di un agente plurimandatario che seppur espleta la propria attività con più mandati, soltanto uno di essi rappresenta il mandato principale da cui percepisce gran parte del proprio reddito personale. Inoltre appare opportuno considerare che non potrebbe bastare di per sé la qualifica di agente plurimandatario per escludere automaticamente l’applicazione della disciplina in parola posto che, ben spesso, il divieto contrattuale e normativo di non concorrenza che grava sull’agente, specie in settori che richiedono in capo al medesimo una preparazione specialistica per poter trattare con le ditte del settore, non consente di promuovere, contemporaneamente e con successo, la vendita di prodotti di genere completamente diverso e destinati a clienti differenti. Dunque, seppur plurimandatario, di fatto è necessario valutare se l’agente in effetti operi o meno in favore di altre mandanti.
Da ultimo, elemento che ad oggi appare dirimente nel fornire una risposta al quesito, è rappresentato proprio dal principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte la quale ha espressamente sancito che “I compensi corrisposti a tali soggetti (i titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3) sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.”.
La Corte, invero, non lascia trapelare alcuna differenziazione da doversi operare tra agenti mono o pluri mandatari anche perché, la plurimandatarietà è elemento intrinseco al rapporto di agenzia, derogabile dalle parti solo in applicazione degli Accordi Economici Collettivi di settore che costituiscono l’unica fonte che riconosce il regime di monomandatarietà.
Se ne dovrebbe ricavare la conclusione che la Corte, nell’enunciare il suddetto principio, abbia considerato il rapporto di agenzia nella sua qualificazione tipica individuata dal codice e, dunque, connotato dal carattere della plurimandatarietà.
Ne consegue che ad oggi, de iure condendo, si possa ritenere che anche nell’ipotesi in cui un agente operi quale plurimandatario, le provvigioni maturate per ciascuna mandante possono essere pignorate nella misura limitata di 1/5.