PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE: L’ONEROSITA’ NON E’ INDEROGABILE

Occorre che gli agenti prestino attenzione, al momento della sottoscrizione del contratto d’agenzia, alla formulazione dell’eventuale clausola relativa al “Patto di non concorrenza post contrattuale”.

Come noto, infatti, è facoltà delle parti prevedere un simile accordo in forza del quale, alla cessazione del mandato, per una durata massima di 2 anni, l’agente si impegna ed obbliga a non svolgere attività in concorrenza con l’ex mandante con riferimento alla medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia.

Orbene, a fronte di tale pattuizione, il codice civile, all’art. 1751 bis, prevede il riconoscimento in capo all’agente di una indennità di natura non provvigionale commisurata alla natura del contratto e all’indennità di fine rapporto.

Tuttavia, il riconoscimento di detta indennità non è nè automatico nè inderogabile, nel senso che è ben possibile per la mandante formulare una clausola contrattuale che non preveda alcun corrispettivo per l’agente a fronte del patto raggiunto, con ciò di fatto derogando alla previsione normativa.

Sul punto, la Corte d’Appello di Venezia, con Sentenza n. 26/2022, ha ribadito che: “La naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile in quanto il legislatore non ha stabilito – in caso contrario – la sanzione della nullità espressa come diretta a tutelare un interesse pubblico generale; ne consegue che la mancata previsione di un corrispettivo non rende nullo il patto né consente la sostituzione della lacuna con la disciplina legale”.

Pertanto, fate attenzione al momento della sottoscrizione del contratto nell’ipotesi di inserimento di una clausola di questo tipo benchè la sua accettazione comporterà la perdita del diritto ad ottenere l’indennità a fronte del perdurare del vostro obbligo a rispettare il patto non concorrenziale.

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