Nel corso del rapporto di agenzia, non di rado l’agente si trova di fronte alla fattispecie di ordini evasi dalla mandante in favore di clienti che egli aveva precedentemente acquisito al proprio portafoglio e che, per svariate ragioni, non sono più dallo stesso seguiti.
In tali ipotesi gli agenti si domandano se, su detti ordini, maturino le provvigioni c.d. indirette.
La risposta è Si, salvo che.
Ed infatti, traendo spunto da una recentissima pronuncia della Corte di Giustizia Europea (sez. III, 13/10/2022, n. 64), la stessa, fornendo una pronuncia interpretativa dell’art. 7 paragrafo 1 lett. B) della Direttiva EU n. 653/86, ha avuto modo di affermare che: «L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che: si può derogare mediante contratto al diritto conferito da tale disposizione all’agente commerciale indipendente di riscuotere una provvigione per un’operazione conclusa, durante il contratto di agenzia, con un terzo che tale agente aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo».
Nella sostanza, la Corte afferma che le parti contrattuali possono derogare alla previsione normativa europea in forza della quale all’agente commerciale spettano le provvigioni anche sugli ordini procurati dalla mandante con clienti terzi già precedentemente acquisiti dall’agente.
La pronuncia muove dalla richiesta di una società d’agenzia che, definito il rapporto, chiedeva alla mandante di avere contezza delle eventuali provvigioni indirette maturate per affari conclusi con clienti già “serviti” dall’agente. La mandante, in riscontro, non forniva alcunchè, sostenendo che le informazioni fornite fino ad allora permettevano di calcolare la retribuzione totale dovuta sulla base dei contratti di agenzia conclusi e che, di conseguenza, non vi erano motivi per fornire ulteriori informazioni.
Richiesto giudizialmente il diritto di accesso ai documenti della mandante, il competente Tribunale rigettava la domanda sostenendo che le dichiarazioni rilasciate dal preponente durante il contratto di agenzia erano complete e che l’agente non aveva sollevato obiezioni quanto all’importo della provvigione per esso calcolata. Inoltre, e soprattutto, il giudice rilevava che dalla formulazione dei contratti in essere tra le parti non risultava che l’agente avesse il diritto di chiedere la provvigione sui contratti conclusi dalla banca con i clienti acquisiti precedentemente dall’agente.
Ed invero, il contratto, non prevedeva (esplicitamente) una forma di retribuzione a provvigione diversa dalla provvigione per contratti conclusi con il diretto intervento dell’agente.
Celebratisi i gradi di giudizio nazionale senza esito positivo, l’agente adiva la Corte di Giustizia, sostenendo che le precedenti pronunce risultavano erronee poiché in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653, attesa la natura dispositiva della stessa (ovvero: non derogabilità).
Sulla scorta della relazione dell’avvocato generale, secondo cui la formulazione di tale disposizione (- l’agente commerciale ha diritto alla provvigione, per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo -) tende a indicare, attraverso l’uso della congiunzione «o», che il legislatore dell’Unione intendeva offrire alle parti una scelta. Di conseguenza, poiché la natura imperativa dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653 non è esplicitamente indicata né nell’articolo 7 di tale direttiva, né nelle altre disposizioni della stessa, e che dall’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva il livello della retribuzione dell’agente dipende, in primo luogo, dall’accordo delle parti, la Corte ha statuito la massima interpretativa in parola ammettendone la possibilità di deroga.
Sul punto, occorre altresì evidenziare che la legislazione italiana, nel conformarsi alla disciplina europea, prevede esplicitamente tale facoltà di deroga, allorquando, all’art. 1748 comma 2 c.c recita: «La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito».
Ciò considerato, è facile comprendere come il momento della stesura del contratto di agenzia assuma rilevanza primaria e che pertanto, occorre essere assistiti da professionisti competenti anche e soprattutto in questa fase negoziale.