FALLIMENTO E INDENNITA’. NUOVA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE

La recente e importante Sentenza della Corte di Cassazione n. 10046/2023 (Cassazione civile sez. lav., 14/04/2023) potrebbe aprire la strada ad una nuova (e più coerente) visione ed applicazione della normativa che regola l’ammissione allo stato passivo dell’agente di commercio a fronte del fallimento della mandante.

Ed invero, avevamo già evidenziato la prassi Giurisprudenziale in ordine all’ammissione allo stato passivo dell’agente di commercio distinguendo le ipotesi in cui il rapporto fosse ancora in essere alla data di declaratoria di fallimento ovvero fosse già concluso per effetto di recesso ad iniziativa della mandante e/o dell’agente stesso fondato su giusta causa.

Per ricapitolare brevemente, si era evidenziato che, per i rapporti d’agenzia ancora in essere alla data di fallimento, dottrina e giurisprudenza dominante ritenevano applicabile l’art. 78 della Legge Fallimentare, ritenendo che “con riferimento al contratto di agenzia, in virtù del peculiare carattere fiduciario del rapporto di preposizione, in caso di fallimento, non è applicabile la nuova regola generale contenuta nell’art. 72 L.F. (sospensione del rapporto), ed anzi il contratto si scioglie ope legis, con esclusione del diritto dell’agente alla corresponsione dell’indennità per cessato rapporto e di mancato preavviso appunto in conseguenza dell’operatività dello scioglimento del contratto per causa indipendente dalla volontà delle parti.”

In sostanza, si riteneva che, assimilando il rapporto d’agenzia a quello di mandato, non trovasse applicazione l’art. 72 della Legge Fallimentare, in forza del quale il contratto dell’agente rimane “sospeso” fino a quando il curatore dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. La sospensione del rapporto, infatti, comporta che lo stesso non può dirsi concluso con la conseguenza che l’agente continua a maturare il proprio diritto a vedersi riconosciute le indennità di legge a seguito della propria cessazione.

In questo contesto, la pronuncia della Suprema Corte in commento pare svincolarsi dalla suddetta ricostruzione dominante, aprendo la strada ad un’applicazione della normativa in senso opposto.

La Corte, infatti, muove il proprio ragionamento dalla distinzione tra mandato ed agenzia, affermando che: “ il carattere distintivo, a fini di qualificazione di un rapporto come mandato ovvero come agenzia, deve essere individuato in base principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell’incarico: nel contratto di agenzia avente ad oggetto tipicamente la promozione di affari con carattere di stabilità; al contrario che nel mandato, posto che essa può rientrare nel suo schema negoziale solo se sia episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari”.

Posta tale distinzione, la Suprema Corte fa discendere il principio secondo cui “appare corretto applicare la regola generale di sospensione stabilita dalla l. fall., art. 72, comma 1, non essendo possibile, sulla base di un’interpretazione giuridicamente fondata, assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato”. Sicché, in assenza di “diverse disposizioni della presente Sezione” rispetto alla regola generale di sospensione del rapporto, nell’ipotesi di fallimento del mandante (id est: preponente), la regola da applicare è proprio quella dell’art. 72, come confermato dallo stesso comma 3 del novellato art. 78 (secondo cui: “Se il curatore del fallimento del mandante subentra… “), che presuppone una sospensione del rapporto, godendo in tale ipotesi il curatore della facoltà di scelta appunto prevista dalla l. fall., art. 72, comma 1 6.4. E’ a questo punto evidente che la sospensione del rapporto ne escluda lo scioglimento ipso iure per effetto della sentenza di fallimento della preponente.

Dal superiore ragionamento argomentativo discende allora l’ammissibilità allo stato passivo del fallimento dei crediti (concorsuali, per la sospensione del rapporto di agenzia pendente all’apertura della procedura, senza subingresso in esso del curatore), a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela, dovendo esserne considerata la natura di entrambe non retributiva, né risarcitoria, bensì indennitaria.

La portata innovativa della pronuncia appare evidente, tuttavia, al momento trattasi di una singola pronuncia di segno contrario a quelle precedutesi nel tempo che ad oggi appaiono pur sempre dominanti.

Il consiglio, infatti, è pur sempre quello di farsi assistere fin da subito allorquando si ravvisino problematiche economico-finanziarie delle mandanti, al fine di valutare per tempo le azioni da intraprendere tra cui quella di cessare il rapporto anzitempo avendo così maggiori possibilità di insinuarsi all’eventuale passivo fallimentare con minori rischi.

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