La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9365 del 05.4.2023 ha enunciato il seguente principio di diritto: «devono considerarsi nulle, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole di un contratto di agenzia formulate in modo tale da attribuire alla preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi della misura delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla società all’agente».
La pronuncia appare di rilevante importanza poiché incide, ancora una volta, in maniera determinante sul potere della mandante di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali.
La fase di stipula del contratto d’agenzia è spesso considerata una mera formalità ma in realtà è proprio in quel momento che le parti, agente e mandante, cristallizzano le proprie intese rendendole intangibili salvo particolari casi. E tra queste intese, ben spesso, si celano proprio quelle che consentono alla mandante il potere di modificare le condizioni contrattuali, con riferimento ad elementi essenziali del contratto d’agenzia quali la zona, le provvigioni, i clienti, etc. a proprio piacimento e senza il necessario consenso dell’agente.
Orbene, l’odierna pronuncia in esame tende a consolidare un principio a tutela degli agenti, ai quali in ogni caso si consiglia sempre di far visionare la proposta di contratto ad un esperto, evidenziando quando una clausola che consenta alla mandante di modificare unilateralmente il contratto, deve comunque ritenersi nulla e, dunque, priva di effetti.
Nel caso trattato dalla Suprema Corte, la clausola in contestazione prevedeva, nella sostanza, che la mandate avesse la facoltà di concedere extrasconti ai propri clienti riducendo contestualmente la base di calcolo delle provvigioni dovute all’agente.
Tuttavia, osserva la Corte, tale clausola si presentava generica e indeterminata, sia nella individuazione dei clienti a cui praticare gli (extra)sconti, sia nell’entità degli stessi, ponendo così l’agente nell’impossibilità di poter prevedere a priori l’entità della riduzione sulle proprie provvigioni ed anzi, rimanendo di contro nella più totale incertezza di quando, nei confronti di chi e in quale misura la mandante avesse applicato gli sconti.
Ricordando che nel contratto di agenzia l’attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole, come quelle relative all’ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può essere giustificata dalla necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il decorso del tempo, affinché ciò non si traduca in un sostanziale aggiramento della forza cogente del contratto, è necessario che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, che sia esercitato dal relativo titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede.
Ne consegue che, una clausola di tal tipo, affinchè possa ritenersi valida ed efficace, è necessario che si presenti predeterminata, attraverso caratteristiche intrinseche o limiti esterni (ovvero elementi oggettivi determinati e/o determinabili aprioristicamente), sì da rendere possibile la formazione del consenso, fin dal momento della stipulazione del contratto, su più oggetti determinati previsti come alternativi.