L’Inail, con la recentissima circolare esplicativa del 20 maggio 2020, ribadisce che “l’art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , ha riconosciuto che l’infezione da SARS-Cov-2, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione”.
Dal richiamato principio, però, “non consegue alcun automatismo ai fini dell’ammissione a tutela dei casi denunciati. Occorrerà sempre accertare la sussistenza dell’infortunio sulla scorta di una valutazione fondata su presunzioni semplici, a loro volta tratte da indizi gravi, precisi e concordanti, che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.)”.
Contestualmente, l’Inail afferma che “il riconoscimento di un caso di infezione Covid-19 come infortunio per il quale scatta la tutela Inail non determinerà alcun presupposto per individuare una responsabilità civile o penale ai danni dell’azienda”.
L’Istituto chiarisce che “non possono confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail con i presupposti per la responsabilità penale e civile del datore, i quali devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.
La responsabilità del datore di lavoro, pertanto, è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33”.
Sul punto, è attualmente in fase di valutazione e studio un provvedimento normativo mirato volto a chiarire che il rispetto integrale da parte del datore di lavoro delle prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida all’uopo emanati, costituiscono presunzione semplice dell’assolvimento dell’obbligo ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19.
In allegato il testo della Circolare.