Con una recente Sentenza (12 febbraio 2020, n. 3483), la Suprema Corte ha cristallizzato il momento in cui matura per l’agente di commercio il diritto alla propria provvigione, distinguendolo da quello in cui tale diritto diventa esigibile.
Prima del D. Lgs. n. 65 del 1999, che ha modificato la disciplina codicistica, infatti, l’agente aveva diritto alla provvigione esclusivamente per gli affari che avevano avuto regolare esecuzione. Pertanto, il diritto alla provvigione per l’agente di commercio maturava non nel momento in cui si perfezionava il contratto tra preponente e cliente in forza dell’intervento dell’agente, ma solo quando il contratto aveva avuto regolare esecuzione, e dunque quando andava “a buon fine”.
Oggi, invece, non è più così, perché l’art. 1748 c.c., recita testualmente: “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”.
Pertanto, il momento in cui sorge il diritto alla provvigione per l’agente di commercio è quello della conclusione del contratto tra preponente e cliente, a nulla rilevando il buon fine dell’affare.
Una volta maturato tale diritto, però, lo stesso diventa esigibile (ovvero può essere vantato il pagamento), salvo diverso accordo tra le parti, in un momento successivo, ovvero dal momento in cui la preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione, o, al più tardi, ed inderogabilmente, dal momento in cui il terzo (cliente) ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, qualora la preponente avesse già eseguito la prestazione a proprio carico.
Di seguito un estratto della Sentenza: «Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. In tal modo la legge, sulla falsa riga del modello tedesco, ha distinto tra il momento di acquisizione della provvigione e il momento di esigibilità della provvigione già acquisita. Il momento di acquisizione è il momento in cui l’operazione promossa dall’agente è stata conclusa tra le parti; il momento di esigibilità è il momento in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione. Nella nuova disciplina giuridica, dunque, il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto. Condizione di esigibilità è invece l’esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. Non è quindi necessaria la prova del buon fine dell’affare e cioè, in sostanza, del pagamento del prezzo da parte del cliente».