AGENTI DI COMMERCIO E INDENNITA’ DI INCASSO

Corte di Cassazione Sentenza n. 17572 del 21/08/2020

Il tema dell’indennità di incasso spettante all’agente di commercio è da sempre molto dibattuta.

Spesso ci si trova a dover rispondere a domande del tipo: “Ho diritto all’indennità di incasso?”; “Riscuoto gli insoluti dai clienti, ho diritto all’indennità?”; “A volte riscuoto i crediti della mandante, mi spetta qualcosa?”.

Sul punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17572 del 21/08/2020, con la quale ha ribadito che: «Ove il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente. Diversamente la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui l’incarico venga conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell’agente, lasci invariati quelli del preponente».

Per comprendere il ragionamento della Corte, occorre partire dalla previsione normativa di cui all’art. 1744 del codice civile, a mente del quale: “L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti della preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione”.

In linea di massima, pertanto, l’agente non può riscuotere i crediti della mandante, salvo che non sia espressamente autorizzato.

Tale previsione è però integrata dagli Accordi Economici Collettivi (Industria e Commercio) i quali, in sostanza, prevedono che l’incarico di riscossione dei crediti deve essere espressamente affidato all’agente (principalmente in forma scritta) e sia attribuita all’agente una responsabilità contabile. In tali ipotesi, spetterà all’agente uno specifico compenso aggiuntivo in forma non provvigionale ovvero con una provvigione separata.

Ne consegue pertanto che, se il contratto di agenzia (richiama l’applicazione degli AEC e) prevede tale ulteriore compito per l’agente di commercio, allo stesso spetta un autonomo compenso di natura non provvigionale oppure determinato con una provvigione separata.

Orbene, ciò posto, la Suprema Corte afferma che se tale incarico è previsto fin dalla sottoscrizione del contratto di agenzia, il compenso per l’agente è già stato considerato nella percentuale provvigionale ad egli spettante, la quale contempla tutte le obbligazioni poste a carico dell’agente medesimo.

Pertanto, in tal caso, nessun ulteriore compenso sarà dovuto all’agente per l’attività espletata.

Diversamente, se il compito di riscuotere i crediti venisse attribuito all’agente in un momento successivo alla stipula del contratto di agenzia, allora lo stesso andrà retribuito in maniera autonoma rispetto alle provvigioni.

Infine, per completare la disamina, è necessario chiarire che, affinchè si possa parlare di riscossione dei crediti, devono sussistere le seguenti condizioni:

– l’incarico deve essere continuativo (non occasionale) ed espressamente conferito (di norma in forma scritta);

– non deve trattarsi di attività di recupero degli insoluti dei clienti;

– deve essere prevista la responsabilità dell’agente per errore contabile.

Ovviamente, non di rado ci si trova di fronte a casi in cui il conferimento dell’incarico di incasso e l’ammontare del relativo compenso non siano espressamente e/o correttamente pattuiti. Si pensi all’ipotesi in cui l’incarico non viene conferito in forma scritta ma di fatto l’agente riscuote i crediti della mandante, oppure il caso in cui il compenso dovuto per l’attività di incasso è indicato in un’unica provvigione omnicomprensiva, senza distinguere la quota provvigionale per le vendite e quella per l’incasso. Tutti casi in cui sarà necessario rivolgersi al Giudice per far acclarare il diritto dell’agente.

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