Prendiamo spunto da un recente caso trattato dallo studio per fare chiarezza in ordine a chi spetti il diritto al riconoscimento della provvigione su affari promossi dall’agente con un cliente sito in una determinata zona il quale, poi, procede a spedire e/o a far spedire direttamente dalla mandante la merce presso altre sedi dislocate sul territorio e rientranti nella zona di competenza di altro agente.
Nel caso trattato, dal punto di vista giuridico, la confusione nasce dall’apparente contrasto di due disposizioni normative, ovvero l’art. 1748 comma 1 e l’art. 1743 del codice civile.
I due articoli, infatti, disciplinano rispettivamente il diritto alla provvigione dell’agente quando l’affare risulti concluso per effetto del suo intervento e il diritto di esclusiva di zona, secondo cui il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività.
Tale ultimo diritto, infatti, sembrerebbe leso soprattutto nelle fattispecie in cui sussistono tante sedi decentrate di un’unica società la quale, avente sede legale in un dato luogo, distribuisce alle proprie filiali la merce da essa acquistata dalla mandante.
Ed allora, seppur la norma che disciplina il diritto di esclusiva nulla specifichi in merito, molti agenti ritengono, nell’ipotesi esposta, di veder leso il proprio diritto di esclusiva, avanzando la richiesta del pagamento della provvigione per la parte di merce spedita nella loro zona.
Di contro, in forza dell’art. 1748 c.c., l’agente che ha procacciato l’affare, si ritiene leso nel mancato riconoscimento delle provvigioni anche sulla parte di merce spedita presso altre sedi.
Orbene, chi ha ragione di sentirsi leso?
La risposta è che, fatti salvi accordi derogatori tra le parti (che invitiamo sempre a vagliare con attenzione al momento della sottoscrizione del contratto d’agenzia), il diritto alla provvigione spetta, in linea di principio, esclusivamente e per l’intero, all’agente che ha di fatto “promosso” l’ordine, a prescindere dal luogo di esecuzione del contratto, ovvero del luogo in cui la merce risulterà concretamente spedita.
Tanto per le seguenti ragioni di diritto.
Innanzitutto, come detto, è l’art. 1748 c.c. che, nel definire quando sorge il diritto dell’agente alla provvigione, pone l’attenzione sull’opera che lo stesso è chiamato ad eseguire contrattualmente, ovvero il proprio intervento nella conclusione dell’affare, ovvero della promozione dell’ordine.
Ne consegue che, solo l’agente che abbia promosso l’ordine, potrà vantare il diritto alla provvigione sullo stesso.
Sul punto, si badi, che la norma parla di “intervento” dell’agente. Pertanto, nell’ipotesi in cui per la promozione di un ordine abbiano contribuito due o più agenti operanti nella medesima zona e/o in zone differenti, allora sarà necessario ripartire il diritto tra gli stessi a prescindere dal luogo ove il contratto verrà perfezionato. Possiamo pensare all’ipotesi in cui, un agente, per il tramite del proprio intervento “convinca” una filiale nella propria zona a richiedere un determinato prodotto alla capogruppo (informando la mandante e l’agente di competenza di tale collaborazione) e, nel contempo, l’agente operante nella zona ove quest’ultima abbia la propria sede legale e/o amministrativa deputata alla gestione degli ordini, incentivi la stessa nella conclusione degli ordini richiesti dalla filiale.
Appare evidente in tali casi, che il diritto alla provvigione possa ritenersi equamente dovuto ad entrambi gli agenti posto che l’affare si è perfezionato grazie all’intervento speculare di entrambi.
Inoltre, è la stessa contrattazione collettiva nazionale a stabilire, all’art. 6, comma 10, dell’AEC Industria e all’art. 4, comma 14, dell’AEC Commercio, che “in caso di divergenza tra luogo di conclusione e luogo di esecuzione dell’affare, la provvigione debba attribuirsi all’agente che abbia
effettivamente promosso l’affare, salvo il diverso accordo tra le parti per un’equa ripartizione della provvigione tra l’agente che abbia procurato l’affare e l’agente operante nella zona in cui l’affare sia stato eseguito”.
Anche gli Accordi economici collettivi, dunque, privilegiano l’agente che ha promosso l’affare, piuttosto che l’agente che operi nella zona di consegna della merce.
Ed in effetti, in siffatta ipotesi, non appare sussistere alcuna violazione del diritto di esclusiva dell’agente nella cui zona viene “soltanto” spedita la merce.
L’esclusiva, invero, tutela e protegge l’agente da ingerenze nella propria zona che mirino a promuovere gli affari, e cioè, a porre proprio quella medesima attività posta in essere da quell’agente che conclude un contratto nella propria zona il quale avrà esecuzione in altre sedi.
Pertanto, nel caso di merce consegnata in luogo diverso da quello in cui sia stato promosso e concluso l’affare, l’agente che opera nel luogo di spedizione della merce non può invocare alcuna lesione del diritto di esclusiva, posto che in primo luogo, l’affare è stato di fatto promosso e perfezionato in una zona non di sua competenza e, secondariamente, poiché il diritto alla provvigione nasce con la promozione dell’affare (che non coincide con la conclusione) e non con la sua esecuzione.
Ne consegue che, l’assunto secondo cui il diritto alla provvigione sorga (anche) in capo all’agente nella cui zona il contratto sia stato eseguito (id est: dove la merce è spedita), è giuridicamente errato.
Ciò che rileva, in sostanza, è la zona ove l’affare sia stato promosso, ovvero il luogo ove l’agente abbia profuso le proprie energie volte a porre in essere le trattative necessarie alla definizione dell’accordo contrattuale. Ecco perché, promozione e conclusione del contratto potrebbero non coincidere, dal momento che ben potrebbe accadere che un agente promuova un ordine nella propria zona ove è ubicata, ad esempio, la sede amministrativa della società a ciò deputata, la quale poi registrerà il contratto presso la propria sede legale sita in luogo diverso rispetto a dove l’affare è stato materialmente promosso e dove a sua volta la merce verrà concretamente spedita per poi essere, a sua volta ancora, smistata tra le diverse filiali sul territorio.
Sul punto, inoltre, è intervenuta una recente Sentenza della Corte di Cassazione, la quale, nel richiamare le precedenti pronunce, ha cristallizzato detti principi affermando che: «ai fini del diritto alla provvigione spettante all’agente non rileva il luogo in cui il contratto sia stato formalmente concluso od eseguito bensì quello in cui il contratto sia stato promosso o avrebbe potuto essere promosso per essere ivi la sede del cliente».