QUANDO SI PRESCRIVONO LE INDENNITA’ E LE PROVVIGIONI DEGLI AGENTI DI COMMERCIO?

Il diritto degli agenti di commercio ad ottenere il pagamento delle proprie provvigioni ovvero delle indennità prescritte per legge non ha durata infinita ma soggiace al c.d. termine prescrizionale. Decorso tale termine, infatti, l’agente non ha più diritto ad ottenere quanto di propria spettanza.

Ma se questo è un dato “ovvio” e conosciuto, appare necessario sapere: a) entro quale termine l’agente ha diritto di richiedere il pagamento di quanto dovuto, b) da quando detto termine inizia a decorrere, c) in che modo si esercita il diritto e, d) esistono modi di interrompere la decorrenza dello stesso?

Tale precisazione si rende opportuna poiché le diverse tipologie di “emolumento” indennitario, risarcitorio, provvigionale o premiale che compete all’agente non sono tutte soggette al medesimo termine di prescrizione e, per alcuni di essi, il relativo diritto per potersi utilmente esercitare necessita di importantissimi accorgimenti giuridici.

Vediamo allora di fare chiarezza.

LE PROVVIGIONI

Il pagamento delle provvigioni, essendo esse somme di denaro da pagarsi “periodicamente ad anno o in termini più brevi”, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1 n. 4, codice civile (Corte di Cassazione n. 14498 del 2019).

Parliamo in tal caso delle provvigioni dirette, ovvero di quelle che risultano essere maturate e riportate negli estratti conto provvigionali e per le quali l’agente ha emesso la relativa fattura.

Il medesimo termine, inoltre, si applica alle c.d. differenze provvigionali, ovvero alla quota di differenza tra quanto pattuito contrattualmente e quanto riconosciuto (in misura inferiore) dalla mandante. Sul punto, ricordiamo ai nostri agenti che, laddove vengano riscontrate irregolarità nella misura delle provvigioni, è sempre consigliato “contestare” l’errore alla mandante, anche attraverso una semplice comunicazione (scritta) con la quale rendere edotta la preponente dell’errore riscontrato. Contestazione che, peraltro, nei contratti di agenzia è quasi sempre richiesta entro il termine di giorni 30/60 a decorrere dalla data di inoltro dell’estratto provvigionale, pena la sua accettazione tacita. Pertanto, controllate bene i Vostri contratti!

Anche per le provvigioni postume, ovvero quelle spettanti all’agente dopo lo scioglimento del rapporto, se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta, sono soggette al termine quinquennale di prescrizione, rientrando nell’alveo di quelle provvigioni dovute periodicamente e spettanti per il proprio operato.

Infine, discorso differenziato deve essere fatto sulle provvigioni indirette. Esse, come noto, sono dovute all’agente in esclusiva per le vendite che la casa mandante abbia effettuato direttamente nella propria zona di competenza ovvero con clienti che l’agente aveva in precedenza acquisito per affari dello stesso tipo. Orbene, per esse la Corte di Cassazione è intervenuta specificando che, «atteso che il proponente non può operare, con continuità, nella zona di competenza dell’agente ma, ai sensi dell’art. 1748, comma 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell’agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette, ne consegue che, ove l’intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica, e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria (decennale) di cui all’art. 2946 c.c. e non alla prescrizione «breve» (quinquennale) ex art. 2948, n. 4, c.c.» (Cassazione civile , sez. lav., 06/06/2008 n. 15069).

Pertanto, se l’intervento della mandante è del tutto episodico ed isolato, il diritto dell’agente alla provvigione indiretta potrà essere fatto valere entro 10 anni, in caso contrario, anch’esse saranno soggette al termine breve di cinque anni.

Ma da quando decorre il termine quinquennale o decennale?

La disciplina normativa dispone che il termine prescrizionale di ogni diritto decorre “dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere”.

Ne consegue che, per il pagamento delle provvigioni, atteso l’art. 1749 comma 2 c.c., detto termine di decorrenza, in linea di massima, coincide con l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre cui la provvigione si riferisce (e non dalla data di cessazione del rapporto d’agenzia!) che rappresenta il termine ultimo entro cui la mandante deve effettuare il pagamento del dovuto.

A differenza di quanto accade per i lavoratori subordinati, infatti, ove il termine prescrizionale è sospeso durante il decorso del rapporto di lavoro, iniziando a decorrere dalla data di cessazione dello stesso, tale principio non trova applicazione alle provvigioni spettanti all’agente.

Ed allora, per fare un esempio, per le provvigioni del trimestre gennaio/marzo 2022, il termine prescrizionale decorrerà dal 30 aprile 2022. Pertanto l’agente potrà rivendicare il proprio diritto entro il 30 aprile 2027 / 30 aprile 2032 a seconda del termine quinquennale o decennale applicabile.

LE INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO

Alla cessazione del rapporto di agenzia, se la cessazione avviene per iniziativa della mandante ovvero per dimissioni dell’agente per giusta causa, a quest’ultimo competono le indennità di fine rapporto.
Le indennità di fine rapporto, a seconda che il rapporto sia regolato o meno dagli AEC di settore, sono:

– il FIRR;
– l’Indennità suppletiva di clientela;
– l’Indennità meritocratica

nel primo caso, e l’indennità prevista ex art 1751 codice civile nel secondo.

Partendo da quest’ultima indennità, essa è soggetta a 2 termini, uno decadenziale e uno prescrizionale.

Invero, la normativa codicistica prescrive che l’agente, ENTRO UN ANNO dalla cessazione del rapporto d’agenzia, DEVE chiedere espressamente alla preponente il pagamento di tale indennità a pena di decadenza.

Solo dopo aver ottemperato a tale onere, l’agente avrà 10 anni per far valere il proprio diritto prima che lo stesso cada in prescrizione. Di contro, se l’agente non ottempera il termine decadenziale di un anno, decade dal proprio diritto di vedersi riconosciuta l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. a prescindere da ogni altro termine!

Il termine prescrizionale, in tal caso, decorrerà sempre dalla cessazione del rapporto e non già dalla data di comunicazione di voler ottenerne il pagamento.

Per quanto riguarda le indennità previste dagli AEC, invece, per esse non è espressamente previsto il rispetto del termine di decadenza di un anno. Tuttavia al riguardo, la Cassazione, chiamata più volte a pronunciarsi sull’applicabilità o meno di detto termine decadenziale anche per le indennità AEC, ha espresso nel tempo versioni contrastanti.  Ad oggi, la Giurisprudenza di legittimità più recente, è a favore della applicabilità del termine di decadenza anche alle indennità degli A.E.C. (Cassazione n. 9348 del 17.4.2013).

Pertanto, invitiamo fortemente gli agenti a comunicare IN OGNI CASO alla mandante, entro un anno dalla cessazione del rapporto, la propria volontà di ottenere le indennità di fine rapporto.

Rispettato tale termine, anche per il Firr (per la quota non versata in Enasarco), l’Indennità Suppletiva e quella Meritocratica, trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale.

INDENNITA’ DI PREAVVISO

Con riferimento all’indennità sostitutiva di mancato preavviso, invece, in primo luogo va detto che per essa non trova applicazione il termine decadenziale di un anno.

Ad essa, pertanto, si applica soltanto il termine prescrizionale di 10 anni a decorrere dalla data di scioglimento del rapporto.

Attenzione però!

Fino ad oggi, confortati dalle pronunce della Giurisprudenza, non vi erano dubbi sull’applicazione del termine ordinario decennale per ottenere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

Di recente, tuttavia, la Suprema Corte pare abbia modificato il proprio orientamento. Invero, con la sentenza n. 14062 del 2021 la Corte di Cassazione, ha affermato che «In tema di contratto di agenzia, l’indennità sostitutiva del preavviso, spettante all’agente al momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all’ordinario termine decennale, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto».

Nel dubbio, dunque, consigliamo di attivarsi nel termine di cinque anni per ottenere il pagamento anche di detta indennità.

In realtà, a modesto parere di chi scrive, dopo attenta lettura della suddetta pronuncia, tale consiglio si estende anche per tutte le altre tipologie di indennità di fine rapporto, atteso che la menzionata pronuncia, lascia non pochi dubbi allorquando afferma nel corpo della sua motivazione che: «In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le  indennità  spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 5 e non all’ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell’indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto» … «che l’assenza di distinzioni nell’art. 2948 c.c., n. 5 induce ad includere nella sua previsione qualsiasi credito del prestatore di lavoro purchè esso trovi causa nella cessazione del rapporto, e quindi anche l’indennità sostitutiva del preavviso, contrariamente a quanto ritenuto da Cass. n. 9438/2000 e n. 9636/2003» … «..la genericità della formula usata dal legislatore nell’art. 2948 c.c., n. 5 (“le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”), genericità ritenuta tanto più rilevante nella considerazione che le indennità di fine rapporto non sono previste solo nel rapporto di lavoro subordinato ma anche in altre forme contrattuali, che pure prevedono il regolamento di un’attività lavorativa (v. art. 1751 c.c.): premesse, di ordine sistematico e logico, sulle quali ha concluso che l’art. 2948, n. 5 dovesse essere interpretato nel senso che la prescrizione quinquennale riguarda tutte “le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”, senza la limitazione – non prevista dal legislatore – a quelle relative al rapporto di lavoro subordinato».

ALTRI DIRITTI DI NATURA PATRIMONIALE

Il rapporto di agenzia, si sa, può prevedere il riconoscimento all’agente di ulteriori forme “retributive” a vario titolo anche connesse con eventuali attività accessorie a quella principale di promuovere affari.

Facciamo riferimento, ad esempio, a:

  • indennità di incasso;
  • fisso mensile/trimestrale;
  • rimborsi spese pattuiti;
  • premio produttività.

Per essi, richiamando il principio espresso per le provvigioni dirette, in quanto dovuti con cadenza periodica, troverà applicazione il termine di prescrizionale di 5 anni decorrente dal giorno in cui il relativo diritto può essere fatto valere (vedi sopra). L’unica eccezione può riguardare i premi di produttività per i quali, laddove siano riconosciuti una tantum, troverà applicazione il termine decennale di prescrizione.

INDENNITA’ PER IL PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE

Quanto all’indennità spettante all’agente per la stipula del patto di non concorrenza post contrattuale, si ritiene applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione.

Sul punto ci aiuta la formulazione ex art. 1751 bis c.c. che definisce tale indennità di natura NON provvigionale, configurandosi pertanto quale ristoro per il pregiudizio derivante dall’esercizio di un atto lecito.

Non rientrando nella natura provvigionale, e non essendo dovuto con cadenza periodica, sarà soggetto al termine decennale di prescrizione.

Esaurita la disamina, lo studio, a prescindere da quale tipologia di indennità e/o provvigione spetti all’agente, consiglia sempre di interrompere i termini prescrizionali entro ogni quinquennio. Appare doveroso ricordare, infatti, che l’agente non deve necessariamente avviare una controversia giudiziale per veder interrotto il decorso del termine prescrizionale. Ben potrà, invero, inoltrare per il tramite di un proprio legale di fiducia e/o della propria organizzazione sindacale di categoria, una specifica lettera di diffida volta ad ottenere il pagamento di quanto dovuto. Tale comunicazione comporterà l’interruzione del termine prescrizionale il quale inizierà a ridecorrere (per altri cinque o dieci anni) dalla sua data di ricezione.

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