LA MANDANTE MI CHIEDE LA RESTITUZIONE DEGLI ANTICIPI PROVVIGIONALI DOPO 5 ANNI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO: PUO’ FARLO?

È in uso nei contratti d’agenzia la pratica dei c.d. “anticipi provvigionali”, ovvero di quel meccanismo economico in forza del quale la mandante corrisponde (il più delle volte mensilmente) un importo fisso all’agente da considerarsi quale anticipo sulle future provvigioni maturate dallo stesso.

Il tutto salvo conguaglio dare/avere che, solitamente, è anch’esso contrattualmente previsto con decorrenza mensile.

Nella maggior parte dei casi, nel corso del rapporto contrattuale, l’agente riesce a sviluppare un numero di affari tale da superare l’importo riconosciuto a titolo di anticipo e trovarsi così, ad ogni conguaglio, con un saldo avere.

In tale ipotesi, la disciplina degli anticipi provvigionali non desterebbe di fatto alcun problema per l’agente, ed anzi, potrebbe considerarsi anche superflua.

Il problema, di contro, sorge quando l’agente non riesce a sviluppare affari tali da consentirgli di ricevere la differenza provvigionale trovandosi invece nella posizione di dare.

Ed invero, al momento della cessazione del rapporto di agenzia, l’agente che nel corso del rapporto ha sempre o quasi sempre avuto un saldo negativo ai conguagli tra anticipo provvigionale e provvigioni maturate, potrebbe veder avanzare nei propri confronti la richiesta della mandante di restituzione di quei saldi negativi.

Orbene, la maggior parte degli agenti a questo punto starà pensando che la mandante ha la possibilità di chiedere la restituzione del saldo degli anticipi provvigionali entro il termine di 5 anni, trattandosi comunque di pagamenti avvenuti a tale titolo.

In realtà non è così.

Sul punto, infatti, la Cassazione è ormai conforme nel ritenere che il diritto della mandante ad ottenere la restituzione degli anticipi provvigionali, rientri nella fattispecie del c.d. “indebito oggettivo” disciplinato dall’art. 2033 c.c., il quale riconosce a colui che ha eseguito un pagamento non dovuto il diritto ad ottenere in ripetizione quanto corrisposto.

Nel dettaglio, la Suprema Corte afferma che «col termine “pagamento”, l’art. 2033 c.c. intende far riferimento a qualsiasi prestazione derivante da un vincolo obbligatorio che risulti a posteriori non dovuta, e la disposizione codicistica è volta ad apprestare un rimedio giuridico completo per tutte le situazioni in cui un’attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una giustificata ragione giuridica, a nulla rilevando che tale assenza sia originaria o sopravvenuta, totale o parziale».

In ordine a quanto a noi maggiormente interessa, invece, la Corte afferma che: «gli anticipi provvigionali erogati dalla società mandante secondo il meccanismo predisposto al fine di contemperare l’interesse dell’agente ad evitare l’alea di una ridotta capacità produttiva e quello della preponente a fissare, in linea tendenziale, la misura dei compensi provvigionali – una volta intervenuta la anticipata risoluzione del contratto – siano rimasti oggettivamente privi di una iuxta causa obligationis, ovvero di un valido titolo giustificativo. Pertanto, se un simile pagamento sia stato eseguito, a seguito del sopravvenuto venir meno della causa del pagamento per effetto della anticipata risoluzione del rapporto, il diritto soggettivo alla restituzione delle somme versate quale compenso per affari non conclusi non deriva dal contratto, bensì dall’art. 2033 c.c., giacchè un contratto non può attribuire alle parti diritti ulteriori rispetto a quelli in esso previsti e da esso regolamentati».

Tanto premesso, la conseguenza più importante di tale circostanza, è che il termine prescrizionale entro cui vantare la pretesa restitutoria è di 10 anni. La mandante, pertanto, ben potrà oltre il termine quinquennale, vantare nei confronti dell’agente la pretesa restitutoria.

Ciò posto, a fronte di una simile richiesta, l’agente ha modo di difendersi?

A parere di questo studio legale, che da anni opera per la tutela e la difesa degli agenti, seppur la fattispecie incontra oggettive difficoltà, a fronte di un opportuno ed approfondito studio della vicenda, andando ad esempio a vagliare se la mandante sia rimasta inerme nell’inoltrare i conguagli mensili e ad approfondire le fatture provvigionali e le scritture contabili della mandante, potrebbero ravvisarsi una serie di presunzioni che, se concordanti e precise tra loro, potrebbero portare a dimostrare che nel corso del rapporto è mutato il titolo dei pagamenti effettuati dalla mandante da acconto a minimo provvigionale.  

A fronte di una siffatta ipotesi, pertanto, la richiesta della mandante potrebbe quantomeno essere eccepita e/o diventare oggetto di accertamento giudiziale per tentare di porre rimedio alla propria posizione giuridica.  

Alla luce della suesposta disamina, il consiglio è sempre più quello di farsi assistere da professionisti nel settore fin dall’inizio del rapporto. Gli agenti necessitano di assistenza legale e fiscale continua.

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